IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
             IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
   Visto  il  regolamento  CEE n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno
1968, e successive  modificazioni,  relativo  alla  tariffa  doganale
comune delle Comunita' europee;
   Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 505 del 10
maggio 1982 per l'attuazione della direttiva CEE n.  77/504  relativa
agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;
   Considerato  che il predetto regolamento CEE n. 950/68 prevede che
l'ammissione  degli  animali  "riproduttori  di  razza  pura"   nelle
apposite   sottovoci   doganali   sia  subordinata  a  condizioni  da
stabilirsi dalle autorita' nazionali, e che, di conseguenza, si rende
necessario apportare modificazioni all'attuale normativa nazionale in
materia, quale risulta  dal  decreto  ministeriale  31  ottobre  1958
(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1959);
                               Decreta:
                               Art. 1.
   L'ammissione   degli   animali   "riproduttori   di  razza  pura",
appartenenti alle specie cavallina, bovina e bufalina, suina, ovina e
caprina, al trattamento daziario previsto dalle rispettive voci della
tariffa doganale, e' subordinata all'applicazione delle  disposizioni
stabilite dal presente decreto.