IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune delle Comunita' europee; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 505 del 10 maggio 1982 per l'attuazione della direttiva CEE n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura; Considerato che il predetto regolamento CEE n. 950/68 prevede che l'ammissione degli animali "riproduttori di razza pura" nelle apposite sottovoci doganali sia subordinata a condizioni da stabilirsi dalle autorita' nazionali, e che, di conseguenza, si rende necessario apportare modificazioni all'attuale normativa nazionale in materia, quale risulta dal decreto ministeriale 31 ottobre 1958 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1959); Decreta: Art. 1. L'ammissione degli animali "riproduttori di razza pura", appartenenti alle specie cavallina, bovina e bufalina, suina, ovina e caprina, al trattamento daziario previsto dalle rispettive voci della tariffa doganale, e' subordinata all'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.