Art. 2. All'atto dell'importazione gli interessati dovranno presentare all'autorita' doganale competente il certificato genealogico dell'animale, nonche' un apposito certificato di controllo tecnico rilasciato da uno o piu' esperti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per i cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore, per i quali vigono particolari accordi internazionali, i certificati genealogici possono essere presentati in dogana, all'atto dell'importazione, in copia autenticata dall'autorita' emittente.