Art. 2.
   All'atto  dell'importazione  gli  interessati  dovranno presentare
all'autorita'  doganale   competente   il   certificato   genealogico
dell'animale,  nonche'  un  apposito certificato di controllo tecnico
rilasciato  da  uno  o  piu'   esperti   incaricati   dal   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
   Per  i cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore, per i
quali  vigono  particolari  accordi  internazionali,  i   certificati
genealogici   possono   essere   presentati   in   dogana,   all'atto
dell'importazione, in copia autenticata dall'autorita' emittente.