Art. 3. Dal certificato di controllo tecnico dovra' risultare che gli animali appartengono alle specie precisate al precedente art. 1 ed alle razze e provenienze per le quali e' prevista l'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e che posseggono i requisiti tecnici stabiliti dal predetto Ministero in relazione alle esigenze dello sviluppo del patrimonio zootecnico nazionale. Il certificato di controllo tecnico deve rimanere allegato alla bolletta doganale d'importazione.