Art. 3.
   Dal  certificato  di  controllo  tecnico  dovra' risultare che gli
animali appartengono alle specie precisate al precedente  art.  1  ed
alle  razze  e provenienze per le quali e' prevista l'importazione da
parte  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   e   che
posseggono  i  requisiti  tecnici stabiliti dal predetto Ministero in
relazione alle esigenze  dello  sviluppo  del  patrimonio  zootecnico
nazionale.
   Il  certificato  di  controllo tecnico deve rimanere allegato alla
bolletta doganale d'importazione.