Art. 5.
   Il   bestiame   dichiarato   "riproduttore  di  razza  pura",  non
riconosciuto idoneo in sede di controllo tecnico alla frontiera dagli
esperti  incaricati  dal  Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
deve  essere  respinto  oppure,  a  richiesta  ed   a   spese   degli
interessati,  avviato  direttamente ai mattatoi per essere abbattuto,
previo pagamento dei relativi diritti  doganali  e  con  l'osservanza
delle prescritte formalita'.