Art. 5. Il bestiame dichiarato "riproduttore di razza pura", non riconosciuto idoneo in sede di controllo tecnico alla frontiera dagli esperti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve essere respinto oppure, a richiesta ed a spese degli interessati, avviato direttamente ai mattatoi per essere abbattuto, previo pagamento dei relativi diritti doganali e con l'osservanza delle prescritte formalita'.