Art. 9. 
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 la misura del contributo  capitario
aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f),  della  legge
28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata a lire 370.000 annue. 
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo capitario  aggiuntivo
di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni con aziende ubicate nei territori montani di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  e  nelle
zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue. 
3. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo  comma,  della
legge  16  febbraio  1977,  n.  37,  gia'  fissata  all'8  per  cento
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  e'
elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori  autonomi
ed i concedenti  di  terreni  a  mezzadria  e  a  colonia,  la  quota
capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16
febbraio 1977, n. 37, come modificata  dal  decreto-legge  29  luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n.  251,
gia' fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1,  della  legge
28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 50.000  dal  1  gennaio
1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio  1989  e  di  ulteriori
lire 100.000 dal 1 gennaio 1990. 
4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche'  nelle
zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977,  n.  984,  la  quota  capitaria  annua,  gia'
fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma  2,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire  250.000  dal  1›  gennaio
1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire
50.000 dal 1 gennaio 1990. 
5. A decorrere dal 1 gennaio 1988, i premi ed i  contributi  relativi
alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura
del 15 per cento  dai  datori  di  lavoro  agricolo  per  il  proprio
personale dipendente,  occupato  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo
determinato nei territori montani di cui all'articolo 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti
premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori  dai  datori
di  lavoro  agricolo  operanti  nelle  zone  agricole   svantaggiate,
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 
984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di  lavoro  operanti
nelle zone  agricole  svantaggiate  comprese  nei  territori  di  cui
all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento. 
6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5  non  si  tiene
conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo  1
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. 
7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del  1  gennaio
1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del
Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2,
comma  secondo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1420, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per  cento,
di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per
cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45  per  cento  a  carico  dei
datori di lavoro. 
8. Per  le  imprese  di  esercizio  delle  sale  cinematografiche  il
contributo a percentuale e' elevato dal 21,38 per cento al 22,50  per
cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro. 
9. La misura del contributo di solidarieta' di  cui  all'articolo  2,
comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre
1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, e'  elevata
dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei
datori di lavoro. 
10. Resta fermo il disposto del secondo  comma  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. 
 
          Nota all'art. 9, comma 1:
            L'art. 22, comma 1, lettera f), della  legge  n.  41/1986
          (Legge  finanziaria  1986)  indica la misura del contributo
          capitario aggiuntivo (L. 120.000 annue) dovuta, a decorrere
          dal 1› gennaio 1986, dai coltivatori  diretti,  mezzadri  e
          coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate
          ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.  984
          (si vedano le due note che seguono).
          Note all'art. 9, comma 2:
             -  Il  D.P.R.  n.  601/1973  disciplina  le agevolazioni
          tributarie. Si trascrive  il  testo  del  primo  comma  del
          relativo art. 9, riguardante i territori montani:
             "L'imposta  locale sui redditi e' ridotta alla meta' per
          i redditi dominicale e agrario:
               a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore
          a 700 metri sul livello del mare e di quelli  rappresentati
          da  particelle  catastali  che si trovano soltanto in parte
          alla predetta altitudine.   L'esenzione  decorre  dall'anno
          successivo  alla  presentazione  della  domanda all'ufficio
          delle imposte;
               b) dei  terreni  compresi  nell'elenco  dei  territori
          montani  compilato  dalla  commissione  censuaria centrale.
          L'esenzione  e'  disposta  d'ufficio  e  decorre  dall'anno
          successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
               c)   dei  terreni  facenti  parte  di  comprensori  di
          bonifica montana.  L'esenzione decorre dall'anno successivo
          alla costituzione del  comprensorio  e  viene  disposta  di
          ufficio  ove  interessi  il  territorio  dell'intero comune
          censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere  chiesta
          dagli  interessati  o,  per  essi, globalmente dal comune e
          decorre  dall'anno  successivo  alla  presentazione   della
          relativa domanda all'ufficio delle imposte".
             -   Il  testo  dell'art.  15  della  legge  n.  984/1977
          (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori  della
          zootecnia,   della  produzione  ortoflorofrutticola,  della
          forestazione,  dell'irrigazione,   delle   grandi   colture
          mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e
          valorizzazione  dei  terreni  collinari  e  montani)  e' il
          seguente:
             "Art. 15. - Gli indirizzi di cui al  precedente  art.  3
          relativamente  ai  terreni di collina e di montagna avranno
          riguardo alle esigenze di utilizzare  e  di  valorizzare  i
          terreni  medesimi mediante interventi volti a realizzare il
          riordino agrario e fondiario in funzione di  nuovi  assetti
          produttivi,   con   particolare   riguardo   a  quelli  che
          presentano una naturale  capacita'  di  assicurare  elevate
          produzioni   unitarie  e  di  foraggi  e  cereali  per  uso
          zootecnico.
             Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano  in
          particolare:
               a)    le    zone   di   intervento   suscettibili   di
          valorizzazione produttiva e  le  produzioni  da  sviluppare
          nelle medesime;
               b)  le opere da realizzare, le priorita' e le forme di
          incentivazione, favorendo in particolare la creazione e  lo
          sviluppo  di  forme  associative  e  cooperative alle quali
          assegnare i terreni incolti in base  alle  norme  di  legge
          vigenti".
          Note all'art. 9, comma 3:
             -  Il  primo  comma  dell'art.  4 della legge n. 37/1977
          (Ulteriori miglioramenti  delle  prestazioni  previdenziali
          nel  settore  agricolo)  prevede  che:  "Con effetto dal 1›
          gennaio 1977 il contributo di cui all'art. 3 della legge 27
          dicembre  1973,  n.  852  (contributi  per  l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  contro  le malattie
          professionali in agricoltura a carico dei datori di  lavoro
          dell'agricoltura    e   dei   concedenti   di   terreni   a
          compartecipazione e a piccola colonia, a decorrere  dal  1›
          gennaio  1974),  e' fissato nella misura del 3,50 per cento
          delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti  di
          cui  all'art.  205  del  testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro  e  le malattie professionali, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".
             -  Il  secondo  comma  del  medesimo  art.  4  e'  cosi'
          formulato:  "Con  effetto  dal  1›  gennaio  1977  la quota
          capitaria annua di cui all'art.  4 della legge 27  dicembre
          1973,  n.  852  (quota capitaria a titolo di contributo per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie   professionali  in  agricoltura,  dovuta  dal  1›
          gennaio 1974), per i lavoratori autonomi ed i concedenti di
          terreni a mezzadria e a colonia, e' fissata nella misura di
          L. 750 per ogni unita'  attiva  facente  parte  del  nucleo
          coltivatore    diretto-allevatore   diretto,   colonico   o
          mezzadrile".
          Note all'art. 9, comma 4:
             -  Per  i territori montani di cui al D.P.R. n. 601/1973
          si veda nelle note all'art. 9, comma 2.
             - Per il testo dell'art. 15 della legge n.  984/1977  si
          veda nelle note all'art. 9, comma 2.
             -  L'art.  20,  comma 2, della legge n. 41/1986 eleva la
          quota  capitaria  annua  a   titolo   di   contributo   per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie  professionali  in  agricoltura,  dovuta  dal   1›
          gennaio  1974  dai  lavoratori autonomi e dai concedenti di
          terreni a mezzadria e a colonia,  che  operano  in  aziende
          situate   nei  territori  montani  e  nelle  zone  agricole
          svantaggiate, richiamate nel presente comma.
          Nota all'art. 9, comma 5:
             - Per i territori montani di cui all'art. 9  del  D.P.R.
          n. 601/1973 si veda nelle note all'art. 9, comma 2.
             -  Per  il testo dell'art. 15 della legge n. 984/1977 si
          veda nelle note all'art. 9, comma 2.
             - Per il testo dell'art. 1 del testo unico  delle  leggi
          sugli  interventi  nel Mezzogiorno si veda la nota all'art.
          8, comma 31.
          Nota all'art. 9, comma 6:
             I  commi  5  e  6  dell'art.  1  del  D.L.  n.  536/1987
          (Fiscalizzazione  degli oneri sociali, proroga degli sgravi
          contributivi nel Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in
          crisi  e  norme  in  materia  di organizzazione dell'INPS),
          convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono  cosi'
          formulati:
             "5.  Il  comma 1 dell'art. 14 della legge 1› marzo 1986,
          n. 64 (disciplina  organica  dell'intervento  straordinario
          nel Mezzogiorno), e' sostituito dal seguente:
             '1.  Per  un  periodo  di  dieci anni a decorrere dal 1›
          gennaio 1987, e' concessa ai datori di lavoro  del  settore
          agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo
          unico   delle   leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n.  218,  la  riduzione  del 60 per cento dei
          contributi previdenziali ed assistenziali per il  personale
          dipendente   cosi'   come  determinati  dalle  disposizioni
          vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie'.
             6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e'
          concessa, a decorrere dal periodo di paga in  corso  al  1›
          gennaio  1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al
          30 novembre 1988, per ogni mensilita' fino alla  dodicesima
          compresa,  una riduzione sul contributo di cui all'art. 31,
          comma 1, della legge 28 febbraio 1986,  n.  41  (contributo
          per  le  prestazioni  del Servizio sanitario nazionale), di
          lire 133.000 per ogni dipendente. Da  tale  riduzione  sono
          esclusi  i  datori  di lavoro del settore agricolo operanti
          nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218  (si  veda
          la nota all'art. 8, comma 31)".
          Nota all'art. 9, commi 7, 9 e 10:
             Il  D.P.R.  n.  1420/1971  reca:  (Norme  in  materia di
          assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia
          ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
          di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo).  Si
          trascrive  il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 2 e
          del secondo comma dell'art. 3.
             "Art. 2, commi  secondo  e  terzo.  -  Il  contributo  a
          percentuale  per  il  finanziamento  del Fondo pensioni dei
          lavoratori dello spettacolo, calcolato  sulla  retribuzione
          imponibile determinata a norma dell'art.  12 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153, e' stabilito nella misura del 14,70
          per cento per i lavoratori appartenenti alle categorie  in-
          dicate   dal  n.  1  al  n.  14  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16  luglio
          1947,  n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre
          1952, n. 2388, e nella misura del 13,95  per  cento  per  i
          lavoratori  appartenenti  alle  altre categorie contemplate
          nei predetti provvedimenti.
             Le aliquote di cui  al  precedente  comma  si  applicano
          integralmente  sulla retribuzione giornaliera non eccedente
          il limite massimo  di  L.    315.000,  corrispondenti  alla
          penultima  classe  della  tabella F allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n.   488,
          maggiorato   del   5  per  cento,  mentre  sulla  eventuale
          eccedenza  di  retribuzione  giornaliera  si   applica   un
          contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento".
             "Art.  3,  secondo comma. - Nei confronti dei lavoratori
          appartenenti alle categorie indicate dal  n.  1  al  n.  14
          dell'art.  3  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  nel  testo  modificato
          dalla   legge   29   novembre  1952,  n.    2388,  i  quali
          percepiscono una retribuzione giornaliera  superiore  a  L.
          25.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per la meta'
          dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente
          il predetto importo".
             Le categorie (di qualsiasi nazionalita') indicate dal n.
          1)  al n.   14) dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 sono
          le seguenti:
              1) artisti lirici;
              2) attori di  prosa,  operetta,  rivista,  varieta'  ed
          attrazioni;
              3)   attori   generici   cinematografici,   attori   di
          doppiaggio cinematografico;
              4) registi e sceneggiatori teatrali e  cinematografici,
          aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
              5)   organizzatori   generali,   direttori,  ispettori,
          segretari   di   produzione   cinematografica,    cassieri,
          segretari di edizione;
              6) direttori di scena e doppiaggio;
              7) direttori d'orchestra e sostituti;
              8)  concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e
          bandisti;
              9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;
              10) amministratori di formazioni artistiche;
              11)  tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e
          stampa;
              12) operatori di ripresa cinematografica e  televisiva,
          aiuto  operatori  e maestranze cinematografiche, teatrali e
          radio televisive;
              13)  arredatori,  architetti,  scenografi,  figurinisti
          teatrali e cinematografici;
              14) truccatori e parrucchieri.