Art. 2.
  1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge il Ministro delle finanze stabilisce  con  proprio  decreto  il
programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo
1.
  2.  Il  Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di
attuazione del programma con apposita relazione allegata  allo  stato
di previsione della spesa del Ministero delle finanze.