Art. 2. 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1. 2. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.