Art. 3.
  1.  Ai  progetti  e  ai  contratti  necessari  per l'attuazione del
programma di interventi per l'adeguamento dei  servizi  e  dei  mezzi
tecnici   e  logistici  previsto  dall'articolo  1  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22  dicembre  1973,  n.
825.  Per  l'applicazione  delle  norme  di  cui all'articolo 2 della
predetta legge, il comitato e' cosi'  composto:  dal  Ministro  delle
finanze  o  da  un  Sottosegretario  di  Stato da lui delegato che lo
presiede; dal comandante generale della  Guardia  di  finanza  o  dal
comandante  in  seconda  da lui delegato nonche', a seguito di nomina
con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  un  funzionario  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  con  qualifica  non  inferiore a
dirigente superiore, e da due ufficiali della Guardia di  finanza  di
grado  non inferiore a tenente colonnello.  Le funzioni di segretario
sono svolte da un ufficiale  designato  dal  Comando  generale  della
Guardia di finanza.
  2.  Con  decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme
di funzionamento del comitato previsto dal comma 1.
 
          Nota all'art. 3:
             Il  testo  degli  articoli 2 e 7 della legge n. 825/1973
          (Interventi urgenti  ed  indispensabili  da  attuare  negli
          aeroporti  aperti al traffico aereo civile) e' il seguente:
             "Art. 2. - I progetti e in contratti nonche' gli atti di
          concessione e le convenzioni per  l'esecuzione  di  lavori,
          provviste   e   forniture,   inerenti   all'attuazione  del
          programma di cui all'art. 1 e fino all'importo  complessivo
          di  lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si
          sia  proceduto  all'aggiudicazione,  sono  approvati  dalla
          competente  amministrazione,  senza  obbligo dei preventivi
          pareri richiesti dalle norme vigenti.
             Per  gli  affari  di  cui al precedente comma di importo
          superiore  a  300  milioni  di  lire  e'   prescritto,   in
          sostituzione  dei  pareri richiesti dalle norme vigenti, il
          conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro  per
          i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da
          lui delegato e composto da un magistrato del  Consiglio  di
          Stato,  da  un  magistrato  della  Corte  dei conti, da due
          rappresentanti tecnici del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici,  dal direttore generale dell'aviazione civile, da
          due ufficiali generali dell'Aeronautica militare  designati
          dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica
          non inferiore a quella di primo dirigente,  dei  quali  due
          designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
          e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il
          tesoro, le finanze e le partecipazioni statali.
             Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un
          funzionario della  carriera  direttiva  del  Ministero  dei
          trasporti  e  dell'aviazione  civile  -  Direzione generale
          dell'aviazione  civile,  coadiuvato  da  quattro  impiegati
          della stessa direzione generale.
             I  membri  del  comitato  sono  nominati con decreto del
          Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".
             "Art.  7.  -  Per gli atti inerenti all'esecuzione delle
          opere  e  forniture  di  cui  ai  precedenti  articoli,  il
          controllo di legittimita' e' esercitato in via successiva".