Art. 3. 1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della predetta legge, il comitato e' cosi' composto: dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede; dal comandante generale della Guardia di finanza o dal comandante in seconda da lui delegato nonche', a seguito di nomina con decreto del Ministro delle finanze, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di finanza. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di funzionamento del comitato previsto dal comma 1.
Nota all'art. 3: Il testo degli articoli 2 e 7 della legge n. 825/1973 (Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile) e' il seguente: "Art. 2. - I progetti e in contratti nonche' gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'art. 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti. Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire e' prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, coadiuvato da quattro impiegati della stessa direzione generale. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile". "Art. 7. - Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e forniture di cui ai precedenti articoli, il controllo di legittimita' e' esercitato in via successiva".