Art. 4. 1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.