Art. 4.
  1.  All'onere  recato  dai precedenti articoli, valutato in lire 75
miliardi per ciascuno degli anni  1988,  1989  e  1990,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze
per  gli  anni  medesimi.  Le somme non impegnate alla chiusura di un
esercizio possono esserlo in quello successivo.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.