Art. 5.
  1. Ai fini del coordinamento e della direzione unitaria delle forze
di polizia, si applica l'articolo 6 della legge 1›  aprile  1981,  n.
121.
 
          Nota all'art. 5:
             Il  testo  dell'art.  6  della  legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'amministrazione della pubblica  sicurezza)
          e' il seguente:
             "Art.  6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
          fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento  e di direzione unitaria in materia di ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
               a)   classificazione,   analisi  e  valutazione  delle
          informazioni e dei dati che  devono  essere  forniti  anche
          dalle  forze  di  polizia in materia di tutela dell'ordine,
          della sicurezza pubblica e  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia;
               b)  ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
          studio e statistica;
               c)  elaborazione  della  pianificazione  generale  dei
          servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
               d)   pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni   operative   dei   servizi   logistici    e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
               e)   pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni operative della dislocazione delle forze  di
          polizia e dei relativi servizi tecnici;
               f)   pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni finanziarie relative alle singole  forze  di
          polizia;
               g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie
          e internazionali.
             Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato,
          secondo  criteri   di   competenza   tecnico-professionale,
          personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai
          ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  secondo
          contingenti  fissati con decreto del Ministro dell'interno,
          nonche' personale delle altre  forze  di  polizia  e  delle
          altre  amministrazioni  dello  Stato,  secondo  contingenti
          determinati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il  Ministro  del  tesoro  e  con  i  Ministri
          interessati.
             Per  l'espletamento di particolari compiti scientifici e
          tecnici  possono  essere  conferiti  incarichi   anche   ad
          estranei alla pubblica amministrazione.
             Gli  incarichi  sono  conferiti  a tempo determinato con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio  di
          amministrazione  e non possono superare l'anno finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente   non   possono   affidarsi   allo  stesso
          incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni  o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso  il  cumulo degli incarichi nello stesso esercizio,
          anche  se  da  assolversi  per  conto  di   amministrazioni
          diverse.
             Per  l'osservanza  dei  predetti limiti l'incaricando e'
          tenuto a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua  personale
          responsabilita'  che  nei suoi confronti non ricorre alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il  conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad
          apposito nulla osta dell'amministrazione  di  appartenenza,
          ove trattasi di pubblico dipendente.
             Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed
          alla  durata  dell'incarico,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".