Art. 6.
  1.   Le   disposizioni   del  comma  settimo  dell'articolo  7  del
decreto-legge  30   settembre   1982,   n.   688,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  novembre 1982, n. 873, si applicano
anche ai contratti e alle convenzioni stipulati  a  norma  del  comma
secondo   dello   stesso   articolo   7  al  fine  di  assicurare  il
completamento nonche' l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove
realizzazioni,   integrazioni   e   conduzione  tecnica  del  sistema
informativo delle strutture  centrali  e  periferiche  del  Ministero
delle  finanze.  Continuano  ad  applicarsi le disposizioni dei commi
terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.
  2.  Per  il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i
contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal  1988  al  1992
avranno  particolare  riferimento  al  sottosistema  informativo  del
catasto nonche' alla realizzazione del progetto di automazione  delle
attivita'    di    controllo    della   produzione,   trasformazione,
movimentazione  ed  impiego  dei  prodotti  soggetti  ad  imposta  di
fabbricazione  o  ad  imposta  di  consumo, comprese le attivita' dei
laboratori chimici delle dogane ed imposte  indirette,  nonche'  alla
predisposizione   delle   procedure   di  colloquio  con  il  sistema
informatico delle dogane o con i  sistemi  informativi  dell'anagrafe
tributaria,  della  Guardia  di  finanza  e  di  altri  enti  esterni
all'Amministrazione finanziaria. La conseguente  spesa,  valutata  in
lire  300  miliardi  per  l'anno  1988  ed  in  lire 450 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1989 al 1992,  fa  carico  allo  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico
capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze
per  l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di
un esercizio possono esserlo in quello successivo.
  3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla
locazione ed ordinaria  amministrazione  e  gestione  della  rete  di
trasmissione  dati,  dei  locali  e  delle  apparecchiature comuni ai
sistemi informatici delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  che
restano  a  carico  degli  ordinari  stanziamenti  di bilancio per la
meccanizzazione dei  servizi  dell'amministrazione  delle  dogane  ed
imposte indirette.
  4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve
prevedere anche una maggiore  utilizzazione  e  specializzazione  del
personale   dell'Amministrazione  finanziaria  a  cui  potra'  essere
affidata  la  gestione   di   centri   di   elaborazione   dati,   di
apparecchiature  terminali  ad essi collegate e di personal computers
in dotazione agli uffici.
  5.  Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  sono
estese  alle  scritture,  alla  contabilita'  ed alle procedure degli
uffici tecnici  delle  imposte  di  fabbricazione  e  dei  laboratori
chimici delle dogane e delle imposte indirette.
 
          Note all'art. 6:
             -  Si riporta, per intero, il testo dell'art. 7 del D.L.
          n.   688/1982  (Misure  urgenti  in  materia   di   entrate
          fiscali),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          873/1982:
             "Art.   7.   -   Per   provvedere   alle  necessita'  di
          potenziamento    delle    strutture    dell'Amministrazione
          finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta
          agli ordinari stanziamenti di bilancio, e'  autorizzata  la
          spesa  di  lire  500  miliardi, da iscrivere nello stato di
          previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983  per
          la stipulazione di contratti e convenzioni intesi:
               a)  ad  acquistare  o  costruire, anche direttamente o
          mediante concessione, beni ed opere immobiliari  (categoria
          X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in
          particolare:   fabbricati   e   relative    pertinenze    e
          attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari
          centrali e periferici, ivi comprese quelle  dei  centri  di
          servizio,  del servizio centrale degli ispettori tributari,
          della scuola centrale tributaria e annesso  convitto  e  di
          comandi  e  reparti  del  Corpo  della  guardia di finanza;
          fabbricati da destinare  ad  alloggi  di  servizio  per  il
          personale della Guardia di finanza e per il personale delle
          dogane di confine terrestre situate in localita' carenti di
          strutture abitative;
               b)  ad  acquistare  beni  e  servizi  (categoria IV di
          bilancio) fino a concorrenza  di  lire  80  miliardi  e  in
          particolare:    effettuare    lavori    di    manutenzione,
          ristrutturazione,  adattamento   e   ammodernamento   degli
          immobili  e degli impianti degli uffici finanziari centrali
          e periferici, ivi compresi quelli da destinare  a  sede  di
          centri  di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del
          servizio centrale degli ispettori tributari e della  scuola
          centrale  tributaria,  nonche'  dei comandi e reparti della
          Guardia  di  finanza;   acquistare   apparati   tecnici   e
          attrezzature;  eseguire  lavori di installazione occorrenti
          per la realizzazione delle misure di sicurezza;
               c)  ad  acquistare  beni  e  servizi  (categoria IV di
          bilancio) fino a concorrenza  di  lire  116  miliardi  allo
          scopo  di  provvedere  in  particolare:  all'acquisto  e al
          noleggio  di  mezzi  tecnici,   arredi,   attrezzature   ed
          apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla
          fornitura di materiali di consumo e  di  servizi,  compresi
          quelli   inerenti   all'automazione   delle  procedure,  in
          aggiunta alle forniture ordinarie  previste  dalle  vigenti
          disposizioni.
             Il  Ministero  delle  finanze e' altresi' autorizzato ad
          affidare, mediante la stipula di uno  o  piu'  contratti  o
          convenzioni,  ad una o piu' societa' specializzate a totale
          partecipazione pubblica, anche indiretta, il  completamento
          e  l'esecuzione  di  nuove  realizzazioni e di integrazioni
          nonche' la conduzione tecnica,  sotto  la  direzione  e  la
          vigilanza  degli  organi  dell'amministrazione, del sistema
          informativo delle  strutture  centrali  e  periferiche  del
          Ministero delle finanze.
             I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle
          societa'  affidatarie,  comunque  addetti  alle   attivita'
          oggetto  delle  convenzioni,  sono  tenuti  a  mantenere il
          segreto d'ufficio. Per la violazione  di  tale  obbligo  si
          applica l'articolo 326 del codice penale.
             Restano  ferme  le disposizioni di cui alle lettere a) e
          b) del primo comma dell'articolo  3  del  decreto-legge  30
          gennaio  1976,  n.  8,  nel testo sostituito dalla legge 27
          marzo 1976, n. 60,  nonche'  le  disposizioni  relative  ai
          centri  di  servizio  di  cui all'articolo 3 della legge 22
          dicembre 1980, n. 891.
             Il   compito  di  vigilanza  della  commissione  di  cui
          all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e'  esteso
          alle  attivita'  di  cui  al  secondo  comma  del  presente
          articolo.
             Per  fare  fronte  all'onere derivante dalla stipula dei
          contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per  il
          quinquennio 1983-87 e' autorizzata la spesa di:
              lire 130 miliardi, per l'anno 1983;
              lire  215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al
          1987.
             A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui  ai
          precedenti commi il  Ministero  delle  finanze  provvede  a
          stipulare  i  contratti e le convenzioni di cui al presente
          articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9  del  regio
          decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,   nonche'   alle   relative
          disposizioni  regolamentari  di  cui  al  regio  decreto 23
          maggio  1924,  n.  827,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  ed  all'articolo 14 della legge 28 settembre
          1942, n. 1140. E' esclusa  ogni  forma  di  gestione  fuori
          bilancio.
             Le  disposizioni  di  cui all'articolo 17 della legge 24
          aprile  1980,  n.  146,  si  applicano  anche  agli  uffici
          dell'Amministrazione  centrale del Ministero delle finanze.
          La direzione degli uffici dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica  del  Ministero delle finanze, affidata a titolo
          di   temporanea   reggenza   a   norma   delle   richiamate
          disposizioni,  deve intendersi nel senso che comporta anche
          la    rappresentanza     giuridica     dell'Amministrazione
          finanziaria   nei  confronti  dei  terzi  e  la  competenza
          all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli  atti
          indicati  negli  articoli  8 e 9 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".
             -   Il   testo  dell'art.  351  del  d.P.R.  n.  43/1973
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative  in  materia  doganale),  come  sostituito  dal
          D.P.R. n. 254/1985, e' il seguente:
             "Art. 351 (Automazione dei servizi). - Il Ministro delle
          finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e  della
          razionale  automazione  dei  servizi,  con  propri  decreti
          emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro:
               a)  approva  le  istruzioni per il funzionamento degli
          uffici doganali che si avvalgono  di  sistemi  informatici,
          stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti
          dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di  registri,
          di   moduli,   di   bollettari   e   di   simili  mezzi  di
          scritturazione,  nonche'   le   modalita'   per   la   loro
          produzione,      classificazione,      conservazione     ed
          archiviazione, e determina le procedure e  le  cautele  per
          l'acquisizione  e lo scambio di documenti, certificazioni e
          notizie tra gli  uffici  doganali  ovvero  tra  gli  uffici
          doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di
          sistemi di teletrasmissione e telematici;
               b)  puo'  consentire  che  la  fornitura  di  elementi
          necessari per l'accertamento tributario e degli altri  dati
          e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti
          pubblici e privati provvisti  di  sistemi  di  elaborazione
          dati,  a  mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra
          detti sistemi ed il sistema informatico doganale,  fissando
          le   cautele  necessarie  per  garantirne  la  sicurezza  e
          l'affidabilita';
               c)  stabilisce  gli  altri  casi  nei quali gli uffici
          dell'Amministrazione finanziaria, compreso il  Corpo  della
          guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie
          acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le  relative
          modalita'  e  cautele  intese  a  garantirne la sicurezza e
          l'affidabilita'".