Art. 6. 1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonche' l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto. 2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonche' alla realizzazione del progetto di automazione delle attivita' di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attivita' dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonche' alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo. 3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette. 4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potra' essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici. 5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilita' ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
Note all'art. 6: - Si riporta, per intero, il testo dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 873/1982: "Art. 7. - Per provvedere alle necessita' di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi: a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del servizio centrale degli ispettori tributari, della scuola centrale tributaria e annesso convitto e di comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in localita' carenti di strutture abitative; b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del servizio centrale degli ispettori tributari e della scuola centrale tributaria, nonche' dei comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 116 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministero delle finanze e' altresi' autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o piu' contratti o convenzioni, ad una o piu' societa' specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonche' la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle societa' affidatarie, comunque addetti alle attivita' oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale. Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonche' le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891. Il compito di vigilanza della commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e' esteso alle attivita' di cui al secondo comma del presente articolo. Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 e' autorizzata la spesa di: lire 130 miliardi, per l'anno 1983; lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748". - Il testo dell'art. 351 del d.P.R. n. 43/1973 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come sostituito dal D.P.R. n. 254/1985, e' il seguente: "Art. 351 (Automazione dei servizi). - Il Ministro delle finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, con propri decreti emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro: a) approva le istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di simili mezzi di scritturazione, nonche' le modalita' per la loro produzione, classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici; b) puo' consentire che la fornitura di elementi necessari per l'accertamento tributario e degli altri dati e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti pubblici e privati provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilita'; c) stabilisce gli altri casi nei quali gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, compreso il Corpo della guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalita' e cautele intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilita'".