IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria e per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila. 2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico le parole "lire 156 mila" sono sostituite dalle parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.