Art. 11. 
  1. Il classamento delle unita' immobiliari urbane per le  quali  la
dichiarazione  di  cui  all'articolo  56  del  regolamento   per   la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 1› dicembre 1949, n. 1142,  e'  stata
redatta su scheda conforme a  modello  approvato  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.  17,
puo'  essere  effettuato  anche  senza  visita   sopralluogo,   salvo
successive verifiche, con riferimento ad unita' gia'  censite  aventi
analoghe caratteristiche. 
  2. Il classamento delle unita'  immobiliari  urbane  site  in  zone
censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa  alla  data  del
classamento stesso non e' stato integrato a  norma  dell'articolo  64
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
1›  dicembre  1949,  n.  1142,  puo'  essere  effettuato  anche   per
comparazione con il quadro di tariffa di  altra  zona  censuaria  del
medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che  abbia
analoghe caratteristiche socio-economiche e  di  tipologia  edilizia;
negli  atti  deve  essere  annotato  che  il  classamento  e'   stato
effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o
del comune di riferimento. 
  3. Gli  uffici  tecnici  erariali,  avvalendosi  eventualmente  dei
propri  sistemi  di  elaborazione  dati,  possono   provvedere   alle
notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione e'
eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento,  con  tassa  di
spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario  ha  il  domicilio
fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni  degli  articoli
4, commi terzo e quarto, 7, 8 e 12,  ultimo  comma,  della  legge  20
novembre 1982, n.  890.  Le  notificazioni  possono  essere  altresi'
eseguite presso gli stessi  uffici  a  cura  di  funzionari  all'uopo
delegati, mediante consegna nelle mani del dichiarante o del soggetto
titolare di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce o  di
un suo legale rappresentante. 
  4. Con decreti del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno  approvati  i
modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale
di cui al comma 3.