Art. 13. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.360 miliardi per l'anno 1988, in lire 990 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.135 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Esenzione da imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo" per lire 250 miliardi per ciascuno degli anni del predetto triennio e l'accantonamento "Detrazioni IRPEF" per lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, per lire 740 miliardi per l'anno 1989 e per lire 885 miliardi per l'anno 1990. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.