Art. 13. 
  1. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto,
valutati in lire 1.360 miliardi per l'anno 1988, in lire 990 miliardi
per l'anno 1989 e in lire 1.135 miliardi per l'anno 1990, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, sul  capitolo  n.  6856  dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1988,
all'uopo utilizzando l'accantonamento  "Esenzione  da  imposta  sugli
accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo" per
lire 250 miliardi per ciascuno degli anni  del  predetto  triennio  e
l'accantonamento "Detrazioni  IRPEF"  per  lire  1.110  miliardi  per
l'anno 1988, per lire 740 miliardi per l'anno 1989  e  per  lire  885
miliardi per l'anno 1990. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.