Art. 2. 
  1. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  la
detrazione per il coniuge a carico non legalmente  ed  effettivamente
separato prevista nel n. 1) del  primo  comma  dell'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  e
successive modificazioni, e' elevata da lire 360 mila a lire 420 mila
per l'anno 1987. I sostituti di  imposta  procedono  all'applicazione
delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio  di  fine
anno 1987. 
  2. L'ammontare della detrazione  di  cui  al  comma  1  cosi'  come
stabilito alla lettera a) del comma  1  dell'articolo  12  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ulteriormente  elevato,
per l'anno 1988, a lire 462 mila. 
  3. Il limite di reddito di cui al  comma  4  dell'articolo  12  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e'  elevato  a
lire 4 milioni a partire dall'anno 1988; conseguentemente, nel  comma
4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico le parole "3  milioni  di
lire" sono sostituite dalle parole: "4 milioni di lire".