Art. 3. 
  1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed  istituti  di  credito
per rischi su crediti nei confronti  di  Stati  stranieri  che  hanno
ottenuto le procedure di  ristrutturazione  del  debito  estero  sono
deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun  esercizio,
nel limite del  10  per  cento  dell'ammontare  complessivo  di  tali
crediti risultanti in bilancio se  iscritti  in  apposito  fondo  del
passivo distinto da quelli di cui all'articolo  66  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.  La  deduzione
non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 30 per cento  dei
crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio. 
  2. Le perdite su crediti di cui al  comma  1  sono  deducibili,  ai
sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del  loro  ammontare
che non trova copertura nel  fondo.  Se  in  un  esercizio  il  fondo
risulta superiore al limite del 30 per cento dell'ammontare di  detti
crediti, l'eccedenza concorre a  formare  il  reddito  dell'esercizio
stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui  al  primo  comma
dell'articolo 66 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, fino a  concorrenza  del  limite  del  5  per
cento. 
  3. Con decreti del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del commercio con l'estero,  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di  cui  ai
commi 1 e 2. 
  4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal  periodo
di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.