Art. 3. 1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 30 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio. 2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 30 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.