Art. 5. 
  1. La disposizione relativa all'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto afferente le linee di  trasporto  di  cui  al  n.  22  della
tabella A, parte seconda, allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve  intendersi  riferita  anche
alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile. 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul  valore
aggiunto nella misura del 2 per cento,  le  prestazioni  relative  al
servizio di radiotaxi svolto nell'interesse e per conto dei  soci  di
cooperative  sono  assimilate  alle  prestazioni  di  radiodiffusioni
circolari. 
  3. Agli effetti dell'articolo 74- ter del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  non  si  considerano  a
diretto vantaggio del cliente le prestazioni di  intermediazione  per
le quali sono dovute provvigioni. 
  4. Tra le prestazioni previste  dal  n.  19  dell'articolo  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese
da  societa'  di  mutuo  soccorso,  devono  intendersi  comprese   le
prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia  direttamente
che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in  genere,  di
assistenza domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani
ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori  anche
coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza.