Art. 6. 
  1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di  determinazione
del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al  31
dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2. 
  2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno  optato  per  il
regime ordinario ai sensi dei commi  16  e  19  dell'articolo  2  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e  che  nell'anno
1987  hanno  conseguito  ricavi  per   un   ammontare   superiore   a
settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione  dei
regimi forfetari previsti dal predetto decreto  e  sono  soggetti  al
regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988. 
  3. I contribuenti nei cui confronti continuano  ad  applicarsi  per
l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma  1  possono  optare,
con  effetto  per  lo  stesso  anno,   per   il   regime   ordinario,
indistintamente   per   tutte   le   attivita'   esercitate,    nella
dichiarazione relativa all'imposta sul  valore  aggiunto  per  l'anno
1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di
impresa e di lavoro autonomo e  deve  essere  comunicata  all'ufficio
delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle  imposte  sul
reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita'
di cui agli articoli 34, 74 e 74-  ter  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono   esercitare
l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito.  Gli
imprenditori  che   esercitano   esclusivamente   o   prevalentemente
attivita' indicate nella  tabella  C  allegata  al  decreto-legge  19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella  dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto  per  l'anno  1987,  possono
esercitare l'opzione  anche  ai  soli  effetti  della  determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per  il
regime ordinario di determinazione del reddito puo' essere esercitata
nella dichiarazione relativa alle  imposte  sul  reddito  per  l'anno
1987. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 2 del  decreto-legge  19  dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai  soggetti  di  cui
alle lettere da c) a f) dell'articolo 13 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  che  intraprendono
l'esercizio di imprese  commerciali  o  di  arti  e  professioni  nel
predetto anno e che  nella  dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'
presentata agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto  non  hanno
optato per lo stesso anno  per  il  regime  ordinario.  In  tal  caso
l'opzione deve essere comunicata all'ufficio  delle  imposte  dirette
nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo
anno 1988.