Art. 7. 
  1. Nella dichiarazione relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta  per  l'anno  1988   da   parte   dei   contribuenti   esclusi
dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto
dal comma 2 dell'articolo 5 ovvero che optano per il regime ordinario
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, l'imposta afferente gli
acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu'
di tre anni, risultanti  da  fatture  registrate  in  tale  anno,  e'
ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano  stati
consegnati o spediti nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti
di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 e' ammessa
in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati
nell'anno 1987. 
  2. Per  i  soggetti  indicati  nel  comma  9  dell'articolo  2  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.   17,   esclusi
dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto
dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che hanno optato  per  il  regime
ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, i ricavi,  le
plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere
nel corso del  triennio  1985-87  concorrono  a  formare  il  reddito
dell'anno  1988  o  di  quelli  successivi  nei  quali   avviene   la
registrazione ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  ovvero  la
percezione  nel  caso  di  soggetti  che  effettuano   esclusivamente
operazioni non soggette a registrazione agli stessi  fini,  ancorche'
tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni  in  base  alle
regole del  regime  ordinario.  Tutti  i  costi,  diversi  da  quelli
indicati alle lettere da a) ad f) dello stesso comma 9  dell'articolo
2 del  predetto  decreto-legge,  inerenti  agli  stessi  ricavi  sono
deducibili ancorche' sostenuti, registrati  o  erogati  nel  triennio
1985-87. Concorrono altresi' a formare il reddito  dell'anno  1988  e
successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali  anni
secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e
ricavi del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla  formazione
dei  redditi  degli  anni  1985,  1986  e  1987  dei  ricavi,   delle
plusvalenze e delle  minusvalenze  derivanti  da  operazioni  la  cui
registrazione, ancorche' non effettuata, doveva avvenire entro il  31
dicembre di ciascuno dei  suddetti  anni  o  la  cui  percezione  sia
avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino  al
1› gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle  rimanenze  finali
al 31 dicembre 1984; in caso di  incremento,  le  maggiori  quantita'
sono valutate in base  al  costo  medio  ponderato  risultante  dalle
fatture registrate o annotate in  detto  triennio,  ovvero  nell'anno
1987. 
  3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi  del  comma  3
dell'articolo 5 hanno optato per il regime ordinario, i  compensi  la
cui registrazione, agli effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
avviene nel corso del 1988 concorrono a formare il  reddito  di  tale
anno  ancorche'  siano  stati  percepiti  nel  corso   del   triennio
1985-1987. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi  degli
anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i  cui  termini  di
registrazione,  agli  effetti  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,
venivano a scadenza entro il 31 dicembre  di  ciascuno  dei  suddetti
anni. 
  4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli  esercenti  imprese
commerciali  esclusi  dall'applicazione  dei  regimi  forfetari   per
effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo  5,  ovvero  che
optano per  il  regime  ordinario,  il  termine  di  sessanta  giorni
previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' elevato a novanta giorni. Il  prospetto
delle attivita' e passivita' esistenti al 1› gennaio 1988 deve essere
compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso  anno;  per  gli
esercenti professioni che optano per il regime ordinario  il  termine
per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela e' elevato a
novanta  giorni  per  le  prestazioni  iniziate  nel  primo  semestre
dell'anno 1988 ed e' fissato al 31 marzo 1988  per  quelle  in  corso
all'inizio di tale anno. 
  5. La dichiarazione relativa all'imposta sul  valore  aggiunto  per
l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo  compreso  tra  il  1›
febbraio e il 5 marzo 1988. 
  6. Fino alla data del 31 dicembre 1988: 
    a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei  commi  9  e  10
dell'articolo  2  del  decreto-legge  19  dicembre  1984,   n.   853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.  17,
si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Il
criterio di imputazione per i ricavi, i compensi, le plusvalenze e le
minusvalenze, i costi e le spese e' quello  stabilito  dal  comma  11
dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853; 
    b) per la determinazione dei  compensi  di  lavoro  dipendente  e
degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi  9  e
10 dell'articolo 2  del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.  17,
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; 
    c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma  del
secondo  periodo  del  comma   9   dell'articolo   2   del   predetto
decreto-legge n. 853 del 1984, si applica, in luogo della  esclusione
ivi prevista, la disposizione dell'articolo 54, comma  4,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    d) continuano ad applicarsi  per  gli  enti  non  commerciali  le
disposizioni degli articoli 72 e 72- bis del citato  decreto  n.  597
del 1973. 
  7.  Fino  alla  stessa  data  del  31  dicembre  1988  e'   sospesa
l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.