Art. 8. 1. La facolta' di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1984. La facolta' di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilita' ordinaria per il triennio 1985-87; per i soggetti di cui al comma 19 dello stesso articolo 2 la facolta' di optare per il regime ordinario si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di inizio di attivita'. 2. Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole "dopo il 31 dicembre 1987" sono sostituite dalle parole: "dopo il 31 dicembre 1988". 3. Le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, elaborate per conto dei soggetti obbligati da terzi mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua, si considerano regolarmente tenute, con effetto dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto presidenziale, a condizione che siano stati osservati tutti gli altri adempimenti imposti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, con effetto dal 1 gennaio 1989, criteri, modalita' e disposizioni di cautela per le suddette elaborazioni.