Art. 8. 
  1. La facolta' di optare per il regime ordinario di  determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di  lavoro
autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'articolo
2 del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  si  intende
esercitata  anche  se  risulta   solo   dalla   comunicazione   fatta
all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione  relativa  alle
imposte sul reddito per l'anno 1984. La facolta'  di  optare  per  il
regime ordinario da parte dei soggetti indicati  nell'ultimo  periodo
del comma 1 dell'articolo 2 del  predetto  decreto-legge  n.  853  si
intende esercitata se tali soggetti  hanno  continuato  a  tenere  la
contabilita' ordinaria per il triennio 1985-87; per i soggetti di cui
al comma 19 dello stesso articolo 2 la  facolta'  di  optare  per  il
regime ordinario si intende esercitata anche se  risulta  solo  dalla
comunicazione  fatta  all'ufficio   delle   imposte   dirette   nella
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito per l'anno
di inizio di attivita'. 
  2. Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre  1984,
n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1985,
n. 17, le parole "dopo il 31 dicembre  1987"  sono  sostituite  dalle
parole: "dopo il 31 dicembre 1988". 
  3. Le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  elaborate  per  conto  dei
soggetti obbligati da terzi mediante l'impiego di  libri  o  registri
multiaziendali  a  striscia  continua,  si  considerano  regolarmente
tenute, con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto presidenziale, a condizione che siano stati  osservati  tutti
gli altri adempimenti imposti dalle norme vigenti.  Con  decreto  del
Ministro delle finanze sono stabilite, con  effetto  dal  1›  gennaio
1989, criteri, modalita' e disposizioni di cautela  per  le  suddette
elaborazioni.