Art. 9. 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle comunita' montane, delle unita' sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle camere di commercio, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici suddetti.