Art. 9. 
  1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte
delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,
delle  comunita'  montane,  delle  unita'  sanitarie  locali,   delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle  camere  di
commercio, agli effetti dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente  al
1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla  stessa
data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione,  la
registrazione  e  per  l'adempimento  di  tutti  gli  altri  obblighi
inerenti alle operazioni  delle  quali  si  deve  tener  conto  nelle
suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di  fatturazione,  di
registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette  operazioni
si  intendono  comunque  gia'  adempiuti  se  le  operazioni   stesse
risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici suddetti.