Art. 10.
  1.  Gli  accordi  interprofessionali  sono depositati, a cura delle
parti  contraenti,  entro  quindici  giorni  dalla loro stipulazione,
presso  il  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, il Comitato di cui
all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, e gli assessorati
all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.
  2.   Gli  accordi  interprofessionali  prevedono  le  modalita'  di
deposito dei contratti di coltivazione e vendita.
 
          Nota agli articoli 10 e 12:
             Per il testo dell'art. 9 della legge n. 752/1986 si veda
          la precedente nota all'art. 5.