Art. 10. 1. Gli accordi interprofessionali sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, e gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate. 2. Gli accordi interprofessionali prevedono le modalita' di deposito dei contratti di coltivazione e vendita.
Nota agli articoli 10 e 12: Per il testo dell'art. 9 della legge n. 752/1986 si veda la precedente nota all'art. 5.