Art. 11. 1. Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di comune accordo tra le stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 2. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 7, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti e il terzo di comune accordo tra le stesse parti o, in mancanza, dall'assessore regionale all'agricoltura.
Nota agli articoli 10 e 12: Per il testo dell'art. 9 della legge n. 752/1986 si veda la precedente nota all'art. 5.