Art. 11.
  1.    Per   la   risoluzione   di   controversie   che   riguardino
l'interpretazione  o  l'esecuzione degli accordi interprofessionali o
dei  contratti  di  coltivazione  e vendita, le parti si rimettono al
giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due
scelti  dalle  parti,  nell'ambito  dei  membri  del  Comitato di cui
all'articolo  9  della  legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di
comune  accordo  tra  le  stesse  parti, o, in mancanza, dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
  2.   In   caso  di  controversie  riguardanti  l'interpretazione  o
l'esecuzione  degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 7,
le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da
tre  membri  dei  quali  due  scelti dalle parti e il terzo di comune
accordo  tra le stesse parti o, in mancanza, dall'assessore regionale
all'agricoltura.
 
          Nota agli articoli 10 e 12:
             Per il testo dell'art. 9 della legge n. 752/1986 si veda
          la precedente nota all'art. 5.