Art. 12. 1. Gli incentivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione nel settore agro-alimentare della trasformazione e della distribuzione sono concessi con preferenza alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali. 2. Gli incentivi per l'agricoltura, fermi restando i criteri di priorita' previsti dalla legislazione vigente, sono concessi con preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni, che stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI