Art. 12.
  1.  Gli  incentivi  per  l'ammodernamento e la ristrutturazione nel
settore  agro-alimentare  della  trasformazione e della distribuzione
sono  concessi  con  preferenza  alle  imprese  che  abbiano concluso
contratti   di   coltivazione   e   vendita   conformi  agli  accordi
interprofessionali.
  2.  Gli  incentivi  per  l'agricoltura, fermi restando i criteri di
priorita'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  sono concessi con
preferenza  ai  produttori  agricoli  soci  delle  associazioni,  che
stipulino  contratti  di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 marzo 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI