Art. 2. 1. Gli accordi interprofessionali hanno il compito di: a) disciplinare la quantita' della produzione agricola, per farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri, e per perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato; b) migliorare la qualita' dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni colturali ed alla salvaguardia della salute dei consumatori; c) stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi; d) determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione.