Art. 2.
  1. Gli accordi interprofessionali hanno il compito di:
    a) disciplinare la quantita' della produzione agricola, per farla
corrispondere  alla  domanda  sui  mercati  interni  ed esteri, e per
perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato;
    b)  migliorare la qualita' dei prodotti in relazione alle diverse
vocazioni   colturali   ed   alla   salvaguardia   della  salute  dei
consumatori;
    c)  stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione
e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi;
    d)  determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per
la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione.