Art. 3.
  1.   Gli   accordi  interprofessionali  possono  essere  annuali  o
poliennali e devono essere stipulati:
    a)  almeno  due  mesi  prima  dell'inizio  delle  semine,  per le
coltivazioni erbacee;
    b)  almeno  due  mesi  prima  dell'inizio  della raccolta, per le
coltivazioni arboree;
    c)   almeno   due   mesi  prima  dell'inizio  della  campagna  di
commercializzazione, per le produzioni zootecniche.
  2.  Possono  essere  conclusi  accordi a lungo termine per eseguire
nuovi  impianti  di  natura arbustiva o arborea, mediante i quali sia
attuata   la  trasformazione  degli  ordinamenti  produttivi  con  il
contestuale  impegno  degli imprenditori trasformatori o commercianti
di acquistare i prodotti ottenuti dai predetti impianti.
  3.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui al precedente comma 2
devono contenere una normativa specifica sulle modalita' esecutive di
detti  impianti  da  tenere distinta dalle modalita' del contratto di
coltivazione  e  vendita  del  prodotto  relativamente  al periodo di
normale produzione.