Art. 3. 1. Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati: a) almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee; b) almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree; c) almeno due mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche. 2. Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali sia attuata la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori o commercianti di acquistare i prodotti ottenuti dai predetti impianti. 3. Gli accordi interprofessionali di cui al precedente comma 2 devono contenere una normativa specifica sulle modalita' esecutive di detti impianti da tenere distinta dalle modalita' del contratto di coltivazione e vendita del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.