Art. 5. 1. In conformita' a quanto deliberato dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento delle finalita' della presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare: a) il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalita' e i tempi di consegna; b) il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalita' di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo; c) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti; d) il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita; e) i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti; f) le garanzie per le parti contraenti; g) le modalita' di esecuzione degli accordi e dei contratti; h) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti; i) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi. 2. Gli accordi devono prevedere clausole penali per i casi di inadempimento o ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. 3. Gli accordi possono stabilire la corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi e per l'assistenza nella conclusione dei contratti di coltivazione e vendita. 4. Gli accordi possono altresi' prevedere la istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonche' da eventuali contributi dello Stato e delle regioni.
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 9 della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), e' il seguente: "Art. 9. - 1. E' istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del piano agricolo nazionale. 2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli. 3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie: a) politica delle colture, con particolare riferimento alle colture alternative, in relazione all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali; b) individuazione dei settori produttivi da regolare con contrattazione interprofessionale ed elaborazione di orientamenti per la contrattazione di settore; c) indirizzi e iniziative per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria. 4. Il Comitato puo' costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali".