Art. 5.
  1.   In  conformita'  a  quanto  deliberato  dal  Comitato  di  cui
all'articolo   9  della  legge  8  novembre  1986,  n.  752,  per  il
raggiungimento  delle  finalita'  della  presente  legge, gli accordi
interprofessionali stabiliscono, in particolare:
    a)   il   prodotto   oggetto  dell'accordo  e  dei  contratti  di
coltivazione e vendita, le modalita' e i tempi di consegna;
    b)  il  prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri
per  la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica
dei  costi  di  produzione;  i  tempi, le modalita' di pagamento e le
eventuali anticipazioni del prezzo;
    c) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;
    d)  il  termine  entro  il  quale  dovranno  essere  stipulati  i
contratti di coltivazione e vendita;
    e) i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti;
    f) le garanzie per le parti contraenti;
    g) le modalita' di esecuzione degli accordi e dei contratti;
    h) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria
per il miglioramento dei prodotti;
    i)  la  costituzione  di  organismi  paritetici  per  la verifica
periodica  dell'attuazione  degli  accordi e dei contratti e per ogni
altra  iniziativa  utile  al  raggiungimento  degli  obiettivi  degli
accordi.
  2.  Gli  accordi  devono  prevedere  clausole  penali per i casi di
inadempimento o ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
  3.  Gli  accordi  possono  stabilire la corresponsione, da parte di
ciascun  produttore,  trasformatore  o  commerciante, alle rispettive
associazioni  di  appartenenza,  di  contributi  per la stipula degli
accordi  e  per  l'assistenza  nella  conclusione  dei  contratti  di
coltivazione e vendita.
  4.  Gli  accordi possono altresi' prevedere la istituzione di fondi
destinati  ad  iniziative  tese  a  favorire  la  stabilizzazione del
mercato  e  la  valorizzazione  dei  prodotti  oggetto degli accordi,
costituiti  da  trattenute  operate  sui  prezzi  da corrispondere ai
produttori,  nonche'  da  eventuali  contributi  dello  Stato e delle
regioni.
 
           Nota all'art. 5:
             Il  testo  dell'art.  9  della  legge n. 752/1986 (Legge
          pluriennale per l'attuazione di interventi  programmati  in
          agricoltura), e' il seguente:
             "Art.  9.  -  1.  E'  istituito  un  Comitato nazionale,
          presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste  o
          da   un  Sottosegretario  da  lui  delegato,  competente  a
          pronunciarsi in materia  di  programmazione  e  regolazione
          dell'offerta   di   prodotti  agricoli,  nel  quadro  delle
          determinazioni del piano agricolo nazionale.
             2.  La  composizione  del  Comitato di cui al comma 1 e'
          stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi
          maggiormente  rappresentativi  a  livello   nazionale,   la
          presenza  delle  organizzazioni agricole e delle imprese di
          trasformazione dei prodotti agricoli.
             3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie:
               a) politica delle colture, con particolare riferimento
          alle colture alternative, in relazione  all'evoluzione  del
          mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;
               b)  individuazione  dei settori produttivi da regolare
          con contrattazione interprofessionale  ed  elaborazione  di
          orientamenti per la contrattazione di settore;
               c)  indirizzi  e  iniziative  per i settori soggetti a
          limitazioni quantitative o a regimi di quote di  produzione
          in dipendenza della regolamentazione comunitaria.
             4.  Il Comitato puo' costituire sottocomitati di settore
          a carattere interprofessionale, con opportune  integrazioni
          dirette  ad  assicurare la presenza delle organizzazioni di
          settore maggiormente rappresentative.  Tali  sottocomitati,
          sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al
          comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta
          di  prodotti  agricoli  e  indicano  criteri  e  condizioni
          generali     per     la     stipulazione     di     accordi
          interprofessionali".