Art. 6.
  1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale
tra le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori
agricoli,   le  associazioni  nazionali  riconosciute  di  produttori
agricoli,   le  organizzazioni  nazionali  di  produttori  bieticoli,
assistite,  ai  fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8
novembre  1986,  n.  752, dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale, da un lato, e le
imprese  di  trasformazione o commercializzazione o loro associazioni
nazionali,   a  cio'  delegate  per  statuto  o  per  atto  espresso,
dall'altro    e   le   organizzazioni   nazionali   riconosciute   di
rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.