Art. 6. 1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori agricoli, le associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli, le organizzazioni nazionali di produttori bieticoli, assistite, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali, a cio' delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro e le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.