Art. 7.
  1.  Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite,
ai  fini  di  quanto  previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre
1986,    n.   752,   dalle   organizzazioni   agricole   maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale,  da  un lato, e le imprese di
trasformazione  o  commercializzazione  o  loro  associazioni, a cio'
delegate   per   statuto   o  per  atto  espresso,  dall'altro  e  le
organizzazioni  riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo,  possono  stipulare accordi integrativi e, in assenza di
accordi  a  livello nazionale o di trattative in corso per la stipula
degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale.
  2.  L'assessore  regionale  all'agricoltura, su richiesta di una di
esse,  convoca le parti, per favorire la stipula degli accordi di cui
al comma 1.