Art. 7. 1. Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni, a cio' delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro e le organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, possono stipulare accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale. 2. L'assessore regionale all'agricoltura, su richiesta di una di esse, convoca le parti, per favorire la stipula degli accordi di cui al comma 1.