Art. 8.
  1.  Le  parti  stipulanti  gli accordi promuovono la conclusione di
contratti  di  coltivazione  e  vendita  dei prodotti cui gli accordi
stessi  si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformita' dei
contratti stipulati ai contenuti degli accordi.
  2.  Ai  fini  della presente legge, per contratto di coltivazione e
vendita  si  intende  quello  stipulato  nel  rispetto  degli accordi
interprofessionali  tra  produttori agricoli, singoli o associati, ed
imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate,
con le quali la parte agricola si impegna a:
    a)  realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il
prodotto  oggetto  di  contrattazione,  secondo  le  indicazioni  e i
criteri tecnici convenuti;
    b) consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle
norme di qualita' stabilite.
  3. La controparte si impegna a:
    a)   ritirare   tutta   la   produzione   oggetto  del  contratto
corrispondente alle norme di qualita' stabilite;
    b) corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.