Art. 8. 1. Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformita' dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi. 2. Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli, singoli o associati, ed imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, con le quali la parte agricola si impegna a: a) realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti; b) consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualita' stabilite. 3. La controparte si impegna a: a) ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualita' stabilite; b) corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.