Art. 9. 1. I controlli tecnici della quantita' e della qualita' dei prodotti consegnati, quando non disciplinati da regolamento della Comunita' economica europea, sono effettuati da un rappresentante dell'associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della controparte, acquirente del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato di comune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a carico della parte acquirente, salvo diversa pattuizione nel contratto di coltivazione.