Art. 9.
  1.  I  controlli  tecnici  della  quantita'  e  della  qualita' dei
prodotti  consegnati,  quando  non  disciplinati da regolamento della
Comunita'  economica  europea,  sono  effettuati da un rappresentante
dell'associazione   dei  produttori  riconosciuta,  cui  aderisce  il
produttore  agricolo,  e  da  un  rappresentante  della  controparte,
acquirente  del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito
nominato di comune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a
carico   della   parte  acquirente,  salvo  diversa  pattuizione  nel
contratto di coltivazione.