Art. 3. 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge  23
aprile 1981, n. 155,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
continuano ad applicarsi per il periodo 1° gennaio  1988-31  dicembre
1988; la facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette
disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese  per
le quali siano intervenute deliberazioni del  Comitato  dei  Ministri
per  il  coordinamento   della   politica   industriale,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma quinto, lettere a  )  e  c),  della  legge  12
agosto 1977, n. 675, relative a periodi  successivi,  anche  solo  in
parte, al 30 giugno 1987, ovvero  deliberazioni  relative  alla  sola
facolta' di pensionamento anticipato  successivamente  al  30  giugno
1987. La predetta facolta' di pensionamento anticipato  e  quella  di
cui all'articolo 15, comma 56, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  e'
riconosciuta  ai  lavoratori  dipendenti   da   imprese   che   diano
comunicazioni al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo  2,
comma terzo, della legge 27 dicembre 1953, n. 967,  sulla  previdenza
dei dirigenti di aziende industriali e'  disposta,  entro  un  limite
massimo di retribuzione lorda contributiva non  inferiore  al  doppio
della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPDAI. 
Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva  e
dei trattamenti pensionistici relativi  alla  quota  di  retribuzione
eccedente il limite massimo in vigore al 31  dicembre  1987.  Per  le
successive  variazioni  del   limite   massimo   della   retribuzione
contributiva restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2
della legge 15 marzo 1973, n. 44. 
  3. La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo  1973,  n.
44,  e'  stabilita  in  misura  pari  al  doppio  dell'importo  delle
prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente.