Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1988; la facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a ) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facolta' di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987. La predetta facolta' di pensionamento anticipato e quella di cui all'articolo 15, comma 56, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo 2, comma terzo, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali e' disposta, entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPDAI. Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44. 3. La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e' stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente.