Art. 4. 
 
  1. Il periodo di 12 mesi  di  cui  all'articolo  6,  comma  4,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' elevabile a 18
mesi. 
  2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1  e
2 dell'articolo  1  del  decreto-legge  4  settembre  1987,  n.  366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,  n.  452,
sono prorogati al 30 giugno 1988. 
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   articolo
nell'anno 1988, valutato in lire 240 miliardi, si provvede  a  carico
della separata contabilita' degli interventi  straordinari  di  Cassa
integrazione  guadagni  degli  operai  dell'industria,  con  parziale
utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8,  comma  2,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 
  4. Il termine di scadenza  dell'autorizzazione  alla  continuazione
dell'esercizio  di  impresa,  per  le  imprese   in   amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che,
in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 settembre
1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  novembre
1987, n. 452, sono state individuate con delibera CIPI del 21 gennaio
1988 ai  fini  dell'intervento  ordinario  della  GEPI,  puo'  essere
prorogato fino al 31 dicembre  1988,  per  consentire  l'espletamento
delle verifiche necessarie all'attuazione dell'intervento stesso. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della
mobilita', i lavoratori che sono sospesi  dal  lavoro  e  godono  del
trattamento straordinario di integrazione salariale  senza  rotazione
hanno facolta' di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste
di collocamento ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  16  della
legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per  questi  lavoratori,  nonche'  per
quelli che godono del  trattamento  di  disoccupazione  speciale,  si
osservano in  materia  di  limite  di  eta',  ai  fini  dei  predetti
avviamenti, le disposizioni dell'articolo 2  della  legge  22  agosto
1985, n. 444. 
  6. All'articolo 1- bis del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1981,  n.  390,
come modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,
e' aggiunto il seguente comma: 
  "La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti  dei
lavoratori che,  senza  soluzione  di  continuita'  sono  ammessi  al
trattamento di cui all'articolo 8 della legge  5  novembre  1968,  n.
1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve cessare  non
appena sia terminato  il  godimento  del  medesimo  trattamento.  Nei
confronti dei predetti lavoratori continano a trovare applicazione le
disposizioni dei commi precedenti". 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, limitatamente al
restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei
confronti dei lavoratori per i  quali,  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo
di trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.