Art. 7. 
 
  1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle
integrazioni salariali,  dell'eccedenza  di  personale,  nonche'  dei
contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  e  per  il  solo  1988,  l'importo
dell'indennita' giornaliera di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
aprile 1974, n. 114, e' fissato nella misura del 7,5 per cento  della
retribuzione. 
  2. La retribuzione  di  riferimento  per  la  determinazione  della
indennita' giornaliera di disoccupazione e' quella media percepita  e
soggetta a contribuzione nei tre mesi precedenti l'inizio del periodo
di disoccupazione ovvero, per i lavoratori di cui ai  commi  3  e  4,
percepita nell'anno 1987. La percentuale di cui  al  comma  1  per  i
lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione
di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972,  n.  457,  e  per  i
lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975,  n.
402, sulla retribuzione convenzionale  determinata  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  con  riferimento  ai
contratti collettivi nazionali di categoria. 
  3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo  37
del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,  n.  1827,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' estesa, per  il
solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo  e
nono comma, del citato decreto-legge.  Fermo  restando  il  requisito
dell'anzianita' assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del
regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla
indennita' ordinaria di disoccupazione anche  i  lavoratori  che,  in
assenza dell'anno di  contri  buzione  nel  biennio,  nell'anno  1987
abbiano prestato almeno settantotto giorni di  attivita'  lavorativa,
per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi  per  la
assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto  alla
indennita' per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno
stesso e comunque non superiore alla differenza tra  il  numero  312,
diminuito   delle   giornate   di   trattamento   di   disoccupazione
eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. 
  4.  Per  i  lavoratori  agricoli  a  tempo  determinato  che  hanno
conseguito il diritto alla indennita' ordinaria di  disoccupazione  e
non quello relativo ai trattamenti  speciali  di  disoccupazione,  il
trattamento di cui al  comma  1  e'  corrisposto  per  un  numero  di
giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i  predetti  lavoratori
le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali
e' prevista la corresponsione dell'assegno per  il  nucleo  familiare
sono calcolate sulla base della previgente disciplina,  ancorche'  si
tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate.  Per  i  lavoratori
agricoli a tempo determinato aventi diritto al  trattamento  speciale
di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento
di cui al comma 1. 
  5.  Per  essere  ammessi  a   beneficiare   della   indennita'   di
disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare  alle
sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda,  su  apposito  modulo
predisposto dall'INPS, entro il 31 maggio 1988. 
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto  a
lire 100 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di  gestione
realizzate dalla separata contabilita' degli interventi  straordinari
di  Cassa  integrazione  guadagni  degli  operai  dell'industria  per
effetto  dell'attuazione  dell'articolo  8,  e,  quanto  a  lire  200
miliardi, mediante corrispondente  utilizzazione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno   1988,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Fondo  per  il  rientro  dalla  disoccupazione,  in
particolare nei territori del Mezzogiorno". 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.