Art. 7. 1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonche' dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennita' giornaliera di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione. 2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennita' giornaliera di disoccupazione e' quella media percepita e soggetta a contribuzione nei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ovvero, per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4, percepita nell'anno 1987. La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria. 3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge. Fermo restando il requisito dell'anzianita' assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contri buzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennita' per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. 4. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato che hanno conseguito il diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 e' corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali e' prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorche' si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1. 5. Per essere ammessi a beneficiare della indennita' di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 31 maggio 1988. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilita' degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 200 miliardi, mediante corrispondente utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno". 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.