Art. 10. 1. Nell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e terzo sono abrogati. 2. I commi secondo e quarto del medesimo articolo 87 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C". "La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione". 3. Le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A.
Nota all'art. 10: L'art. 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dall'art. 5 della legge n. 62/1974 e dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: "Art. 87 (Validita' della patente di guida). - Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C. La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. Chiunque munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente e' valida, ovvero pur guidando veicoli della stessa categoria in servizio pubblico e' munito di patente ad uso privato, a meno che, in quest'ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per macchine motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente di guida per motoveicoli e autoveicoli, guida senza i prescritti requisiti i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila (il presente comma e' stato abrogato dall'art. 3 della legge n. 112/1988, pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale, n.d.r.)". La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui al terzo e al quarto comma e' stata quintuplicata dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; quella di cui all'ultimo comma e' stata raddoppiata dal quarto comma del medesimo articolo.