Art. 10. 
  1. Nell'articolo 87 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e  terzo  sono
abrogati. 
  2.  I  commi  secondo  e  quarto  del  medesimo  articolo  87  sono
rispettivamente sostituiti dai seguenti: 
  "Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D  sono  valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria  B  e
per quella dei veicoli delle categorie B e C". 
  "La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali,
rilasciata a mutilati o minorati fisici e'  valida  soltanto  per  la
guida dei veicoli  aventi  le  caratteristiche  in  essa  indicate  e
risultanti dalla carta di circolazione". 
  3. Le patenti di guida, valevoli per la categoria  B  o  superiore,
conseguite  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono valide anche per la guida dei motoveicoli  della
categoria A. 
 
          Nota all'art. 10:
             L'art.  87  del testo unico delle norme sulla disciplina
          della circolazione stradale, come  modificato  dall'art.  5
          della  legge  n.   62/1974 e dalla legge qui pubblicata, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  87  (Validita'  della  patente  di  guida).  - Le
          patenti di guida valevoli per  le  categorie  C  e  D  sono
          valide,  rispettivamente,  anche  per  la guida dei veicoli
          della categoria B e per quella dei veicoli delle  categorie
          B e C.
             La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C
          speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida
          soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche
          in essa indicate e risultanti dalla carta di  circolazione.
             Chiunque   munito   di   patente   per   autoveicoli   e
          motoveicoli,  guida  un  autoveicolo   o   motoveicolo   di
          categoria  diversa  da  quelle  per  le quali la patente e'
          valida, ovvero pur guidando veicoli della stessa  categoria
          in servizio pubblico e' munito di patente ad uso privato, a
          meno che, in quest'ultima  ipotesi,  guidi  un  autoveicolo
          della  categoria E, e' punito con l'arresto fino ad un mese
          o con l'ammenda da  lire  diecimila  a  lire  quarantamila;
          qualora   sia   munito   di  patente  ad  uso  privato  per
          motoveicoli della categoria A e' punito  con  l'arresto  da
          due  a  quattro  mesi  e con l'ammenda da lire cinquemila a
          lire ventimila.
             Chiunque,  munito  di  patente  per macchine motoveicoli
          della categoria F,  guida  un  veicolo  diverso  da  quello
          indicato  e  specialmente  adattato  in  relazione alla sua
          mutilazione o minorazione, ovvero  munito  di  patente  per
          autoveicoli  o  motoveicoli  delle  categorie  A  e B quale
          mutilato  o  minorato  fisico,  guida  un   autoveicolo   o
          motoveicolo  di  categoria  o  tipo  diverso, e' punito con
          l'arresto da due a quattro mesi e  con  l'ammenda  da  lire
          cinquemila a lire ventimila.
            Chiunque,  munito  di  patente di guida per motoveicoli e
          autoveicoli,  guida  senza   i   prescritti   requisiti   i
          motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di  cui  al settimo comma
          dell'art. 80, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con
          l'ammenda  da  lire  quindicimila  a  lire quarantamila (il
          presente comma e' stato abrogato dall'art. 3 della legge n.
          112/1988,  pubblicata  in questa stessa Gazzetta Ufficiale,
          n.d.r.)".
             La  misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di
          cui al terzo e  al  quarto  comma  e'  stata  quintuplicata
          dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689, recante modifiche al sistema penale; quella di  cui
          all'ultimo  comma e' stata raddoppiata dal quarto comma del
          medesimo articolo.