Art. 11. 
  1. Nell'articolo 88 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi secondo e terzo sono
sostituiti dai seguenti: 
  "La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle  categorie
A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e  quella  per
autoveicoli delle categorie C e D sono valide  per  cinque  anni.  Il
Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di
validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche  in
relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei
conducenti  o  ai  loro  requisiti  psico-fisici,  psico-tecnici   ed
attitudinali, determinando altresi' in quali casi  debba  addivenirsi
alla sostituzione della patente". 
 
          Nota all'art. 11:
             L'art.  88  del testo unico delle norme sulla disciplina
          della circolazione stradale, come  modificato  dall'art.  6
          della  legge n.  62/1974, dall'art. 3 della legge 14 agosto
          1974, n. 394,  e  dalla  legge  qui  pubblicata,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  88  (Durata  e  conferma  della  validita'  della
          patente di guida). - Le patenti di guida per autoveicoli  e
          motoveicoli  delle categorie A e B sono valide per anni 10;
          qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo
          anno di eta' sono valide per cinque anni.
             La  patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle
          categorie A e B speciali rilasciata a mutilati  e  minorati
          fisici  e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono
          valide per cinque anni.
             Il  Ministro  dei  trasporti,  con  propri decreti, puo'
          stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
          categorie  di  patenti  anche in relazione all'uso cui sono
          destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o  ai
          loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali,
          determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi  alla
          sostituzione della patente.
             L'accertamento  delle  condizioni  previste all'articolo
          81, terzo comma, per  la  guida  dei  motoveicoli  e  degli
          autoveicoli  di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve
          essere effettuato ogni 2 anni.  Detto accertamento biennale
          dovra'  effettuarsi  anche  nei  confronti  di  coloro  che
          abbiano superato i 65 anni di  eta'  ed  abbiano  titolo  a
          guidare  motocarrozzette  ed  autovetture  in  servizio  da
          piazza,  autocarri  di  peso  complessivo  a  pieno  carico
          superiore   a   35   quintali,  autotreni,  autoarticolati,
          autosnodati, adibiti al trasporto  di  cose,  il  cui  peso
          complessivo   a  pieno  carico  non  sia  superiore  a  200
          quintali, macchine operatrici.
             La  validita'  della  patente  puo' essere confermata da
          ogni  prefettura;  a  tal  fine   occorre   presentare   un
          certificato  medico,  di  data  non  anteriore a tre mesi e
          rilasciato da uno dei sanitari indicati  nell'articolo  81,
          primo  comma,  dal  quale  risulti  che  il  titolare e' in
          possesso dei requisiti fisici e psichici  prescritti.   Nel
          caso dell'articolo 80, quarto e settimo comma, la visita e'
          effettuata dalla commissione di cui all'articolo 81,  terzo
          comma.
             Chiunque  guida con patente la cui validita' sia scaduta
          e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda  da
          lire diecimila a lire quarantamila.
             La  patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la
          contravvenzione ed e' inviata  alla  prefettura  presso  la
          quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di
          validita'".
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria e'
          stata quintuplicata dall'art.  113,  secondo  comma,  della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche al
          sistema penale.