Art. 11. 1. Nell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente".
Nota all'art. 11: L'art. 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dall'art. 6 della legge n. 62/1974, dall'art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: "Art. 88 (Durata e conferma della validita' della patente di guida). - Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni. Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici. La validita' della patente puo' essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo 81, primo comma, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso dell'articolo 80, quarto e settimo comma, la visita e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 81, terzo comma. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata alla prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'". La misura minima e massima della sanzione pecuniaria e' stata quintuplicata dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.