Art. 13. 
  1. Nell'articolo 91 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  giugno   1959,   n.   393,   come   modificato
dall'articolo  2  della  legge  9  luglio  1967,  n.  572,  il  comma
tredicesimo e' sostituito dal seguente: 
  "La patente e' revocata dal prefetto: 
   1) quando il titolare non  sia  piu'  in  possesso  dei  requisiti
fisici e psichici prescritti; 
   2) quando il titolare non  sia  piu'  in  possesso  dei  requisiti
morali previsti dall'articolo 82, comma primo; 
   3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita'  ai  sensi
dell'articolo 89, risulti non piu' idoneo; 
   4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria
patente con altra rilasciata da uno Stato estero". 
 
          Note all'art. 13:
             - L'art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina
          della circolazione stradale, come  modificato  dall'art.  2
          della legge 9 luglio 1967, n. 572, e dagli articoli 13 e 17
          della legge qui pubblicata, e' cosi' formulato:
             "Art.  91 (Sospensione e revoca della patente di guida).
          - La patente di guida e'  sospesa  dal  prefetto  che  l'ha
          rilasciata   quando   il  titolare  non  si  presenti  alla
          revisione disposta ai sensi dell'art. 89.
             La patente puo' essere sospesa dal prefetto alle persone
          diffidate ai sensi dell'art.  1  della  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423.
             La patente oltre che nei casi previsti dall'articolo 132
          (per il testo si veda l'art. 17 della legge qui pubblicata,
          n.d.r.) e' sospesa dal prefetto per un periodo da uno a tre
          mesi quando il titolare  sia  incorso  in  piu'  violazioni
          delle  seguenti  norme  di  comportamento,  anche  se siano
          intervenute cause di estinzione dei relativi reati:
              a)  obbligo di osservare i limiti massimi di velocita',
          salvo i casi punibili ai sensi del comma  ottavo  dell'art.
          103;
              b)  obbligo  di  fermarsi e di dare la precedenza a chi
          circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene
          da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;
              c)  obbligo  di  dare  la  precedenza  a chi circola su
          strada con precedenza, ovvero, se le strade che  incrociano
          sono  entrambe  con  precedenza,  obbligo  di arrestarsi al
          crocevia e di dare la precedenza a chi  circola  sull'altra
          strada, qualora esista tale obbligo;
              d)  divieto  di sorpasso a destra o in prossimita' o in
          corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso
          di scarsa visibilita';
              e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati,
          di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui  motrice
          non   sia   un'autovettura,   con   autoarticolati   o  con
          autosnodati;
              f)   obbligo   di   adoperare   i   proiettori  a  luce
          anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
              g)  obbligo  di guidare facendo uso degli occhiali o di
          determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della
          patente;
              h)  (lettera  soppressa  dall'art.  17  della legge qui
          pubblicata);
              i)  divieto di circolare contromano in prossimita' o in
          corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro  caso
          di scarsa visibilita'.
             Qualora  piu'  violazioni  delle  norme di comportamento
          indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di
          un  anno, la sospensione della patente e' disposta da due a
          sei mesi.
            La  patente  e'  sospesa  dal  prefetto per un periodo da
          quattro  a  otto  mesi,  tenuto  conto   delle   precedenti
          infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla
          guida di un veicolo che,  destinato  ad  uso  privato,  sia
          adibito  ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico
          diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta
          di circolazione.
             La  patente  e'  sospesa  dal  prefetto,  per un periodo
          massimo di due anni, in  caso  di  investimento  che  abbia
          prodotto  la morte o lesioni personali gravissime o gravi e
          in ogni caso di investimento di persona, se  il  conducente
          non  abbia  ottemperato  all'obbligo  di fermarsi e di dare
          l'assistenza  occorrente   alla   persona   investita.   Il
          provvedimento  di  sospensione  della patente e' comunicato
          dal prefetto, entro otto giorni, all'autorita'  giudiziaria
          inquirente.  Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti
          che sono venuti a mancare i motivi  della  sospensione,  ne
          da'  notizia  al prefetto, il quale dispone la revoca della
          sospensione stessa, sempreche' essa non sia stata  disposta
          per altra causa.
             Nel caso di condanna l'autorita' giudiziaria dispone con
          la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a  tre
          anni  e,  nei  casi  di particolare gravita', la revoca. In
          tale ipotesi non puo' essere rilascata una nuova patente.
             Nel   caso  di  assoluzione  viene  data  notizia  della
          sentenza al  prefetto,  il  quale  revoca  la  sospensione,
          sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa.
             I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente,
          di cui ai commi terzo, quarto e  quinto  (rectius:  sesto),
          sono  adottati  sentito  l'Ispettorato della motorizzazione
          civile.
             Gli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia giudiziaria sono
          tenuti a fornire al prefetto e all'ispettorato gli elementi
          di  fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza
          all'obbligo di fermarsi e di dare  l'assistenza  occorrente
          alla persona investita.
             La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi
          precedenti puo' essere subordinata a  revisione  a  termini
          dell'art.  89.
             La sospensione e' annotata sulla patente.
            La patente e' revocata dal prefetto:
               1)  quando  il  titolare  non sia piu' in possesso dei
          requisiti fisici e psichici prescritti;
               2)  quando  il  titolare  non sia piu' in possesso dei
          requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;
               3)   quando   il  titolare,  sottoposto  ad  esame  di
          idoneita' ai  sensi  dell'articolo  89,  risulti  non  piu'
          idoneo;
               4)  quando  il titolare abbia ottenuto la sostituzione
          della propria patente con altra  rilasciata  da  uno  Stato
          estero.
            Nei  casi  previsti  dai  commi sesto e settimo (rectius:
          settimo  e  ottavo),  il  cancelliere  presso   l'autorita'
          giudiziaria  che  ha emesso i relativi provvedimenti ne da'
          notizia al prefetto.
             Avverso  i provvedimenti del prefetto e' ammesso ricorso
          al Ministro per i trasporti, il quale,  se  la  sospensione
          sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro
          sessanta giorni, di concerto  col  Ministro  per  i  lavori
          pubblici, sentito il Ministro per l'interno".