Art. 14. 
  1. L'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 98 (Circolazione con patenti di  guida  rilasciate  da  Stati
esteri). - 1. I conducenti muniti di patenti di guida o  di  permesso
internazionale rilasciati da uno  Stato  estero  possono  guidare  in
Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le  quali
e' valida la loro patente o  il  loro  permesso,  purche'  non  siano
residenti in Italia da oltre un anno. 
  2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo
Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti  in  convenzioni
internazionali in cui l'Italia abbia  aderito,  essi  debbono  essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o  da  un
documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito  in  particolari
convenzioni internazionali. 
  3. I conducenti muniti di  patente  o  di  permesso  internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati
veicoli, e' prescritto altresi' il  possesso  di  un  certificato  di
abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi,  oltre  che
della patente o del permesso rilasciati dallo  Stato  stesso,  devono
essere muniti, per la  guida  dei  suddetti  veicoli,  dei  necessari
titoli abilitativi di cui sopra, concessi  dall'autorita'  competente
dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 
  4. Il divieto alla guida in Italia con patente estera  puo'  essere
stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma
dell'articolo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia,  i
documenti vengono  ritirati  e  conservati  fino  alla  scadenza  del
periodo  di  sospensione  o  finche'  il  conducente  non  lasci   il
territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della  scadenza
del periodo di sospensione. 
  5. Analoga interdizione alla guida e' disposta, nelle ipotesi e con
i criteri di cui  al  settimo  comma  dell'articolo  91,  in  base  a
sentenza dell'autorita' giudiziaria. 
  6.  I  relativi  provvedimenti  di   sospensione   sono   segnalati
dall'autorita' competente allo Stato che ha rilasciato la patente  ed
annotati, ove possibile, sul documento di guida. 
  7. Chiunque viola le disposizioni del  comma  2  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  ventimila
a lire cinquantamila". 
 
          Nota all'art. 14:
             Il testo dell'intero art. 91 del testo unico delle norme
          sulla disciplina della circolazione stradale  e'  riportato
          nelle note all'art. 13.