Art. 14. 1. L'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 98 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri). - 1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente o il loro permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un anno. 2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali in cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali. 3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto altresi' il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita' competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 4. Il divieto alla guida in Italia con patente estera puo' essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finche' il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione. 5. Analoga interdizione alla guida e' disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorita' giudiziaria. 6. I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorita' competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida. 7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila".
Nota all'art. 14: Il testo dell'intero art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' riportato nelle note all'art. 13.