Art. 18. 1. Dopo l'articolo 19 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' inserito il seguente articolo: "Art. 19-bis (Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internazionali). - 1. In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale".