Art. 18. 
  1. Dopo l'articolo 19 del testo unico delle norme sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n.  393,  e'  inserito  il  seguente
articolo: 
  "Art. 19-bis (Adeguamento della segnalazione  stradale  alle  norme
internazionali). - 1. In attesa delle disposizioni  che  al  riguardo
saranno emanate in sede  di  riforma  del  codice  della  strada,  il
Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei  trasporti,  ciascuno
nell'ambito  delle  materie  attribuite  dal  codice   stesso,   sono
autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25  a  159
del regolamento per l'esecuzione del testo unico  delle  norme  sulla
disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  giugno  1959,  n.  420,  alle  norme
contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi  internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme  pianificazione
cui  debbono  attenersi  gli  enti  cui  spetta  l'apposizione  della
segnaletica stradale".