Art. 20. 
  1. I veicoli a motore della categoria M 1, di  cui  all'allegato  I
del decreto del Ministro dei  trasporti  29  marzo  1974,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974,  immatricolati  a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,  devono
essere equipaggiati con cinture di sicurezza  in  corrispondenza  dei
posti anteriori. 
  2. I veicoli a motore della categoria M 1, di  cui  all'allegato  I
del citato decreto del Ministro dei  trasporti  del  29  marzo  1974,
immatricolati  a  partire  dal  1›  gennaio   1978,   devono   essere
equipaggiati con cinture di sicurezza  in  corrispondenza  dei  posti
anteriori entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere  del
tipo approvato, recare  il  marchio  di  omologazione  ai  sensi  del
relativo  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  28  dicembre  1982,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  86
del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1
e 3.1.2 dell'allegato I al decreto medesimo. 
 
          Note all'art. 20:
             -  Il  D.M. 29 marzo 1974 concerne: "Norme relative alla
          omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi,
          nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento".
             I  veicoli  a motore della categoria M1 sono i veicoli a
          motore destinati al trasporto di persone ed  aventi  almeno
          quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad
          una tonnellata e aventi al  massimo  otto  posti  a  sedere
          oltre al sedile del conducente.
             -  Il  D.M.  28 dicembre 1982 reca: "Norme relative alla
          omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore  per
          quanto riguarda la installazione delle cinture di sicurezza
          e  dei  sistemi   di   ritenuta.    Norme   relative   alla
          omologazione  CEE  delle cinture di sicurezza e dei sistemi
          di ritenuta dei veicoli a motore".  Si  riportano  i  punti
          3.1.1. e 3.1.2. del relativo allegato I:
             "3.1.1.  per  i  posti  laterali  anteriori, cinture a 3
          punti,  munite  di   riavvolgitori   con   dispositivo   di
          bloccaggio  di  emergenza  (punto  1.8.4.)  a  sensibilita'
          multipla; tuttavia;
              3.1.1.1.  per  il  posto del passeggero, sono ammessi i
          riavvolgitori  con  dispositivo  di  bloccaggio  automatico
          (punto 1.8.3.);
              3.1.1.2.  per  il  posto  del  passeggero  dei  veicoli
          appartenenti   alla   categoria   M2,   sono    considerate
          sufficienti  le  cinture subaddominali, provviste o meno di
          riavvolgitori, allorche' il parabrezza  e'  situato  al  di
          fuori  della  zona di riferimento definita nell'allegato II
          della   direttiva   74/60/CEE.   (Attuata    con    decreto
          ministeriale  5  agosto  1974,  pubblicato  a  pag.  16 del
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
          settembre  1974 Concerne finiture interne dei veicoli della
          categoria M1).
             Per   quanto  riguarda  le  cinture,  il  parabrezza  e'
          considerato parte della zona  di  riferimento  quando  puo'
          entrare  in  contatto  statico con il dispositivo di prova,
          secondo  il  metodo  descritto   nell'allegato   II   della
          direttiva 74/60/CEE;
             3.1.2. nei posti centrali anteriori, cinture a tre punti
          provviste o meno di riavvolgitori;
              3.1.2.1. tuttavia, per i posti centrali anteriori, sono
          considerate sufficienti le cinture subaddominali, provviste
          o  meno di riavvolgitori, se il parabrezza e' situato al di
          fuori della zona di riferimento definitiva nell'allegato II
          della direttiva 74/60/CEE;
          per   quanto   riguarda   le   cinture,  il  parabrezza  e'
          considerato parte della zona di riferimento se puo' entrare
          in contatto statico con il dispositivo di prova, secondo il
          metodo   descritto   nell'allegato   II   della   direttiva
          74/60/CEE;
              3.1.2.2. in deroga ai punti 3.1.2. e 3.1.2.1. e fino al
          1› gennaio 1979, ogni posto centrale anteriore potra' avere
          solo   una  cintura  subaddominale,  provvista  o  meno  di
          riavvolgitori".