Art. 20. 1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori. 2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato I al decreto medesimo.
Note all'art. 20: - Il D.M. 29 marzo 1974 concerne: "Norme relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento". I veicoli a motore della categoria M1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. - Il D.M. 28 dicembre 1982 reca: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore". Si riportano i punti 3.1.1. e 3.1.2. del relativo allegato I: "3.1.1. per i posti laterali anteriori, cinture a 3 punti, munite di riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio di emergenza (punto 1.8.4.) a sensibilita' multipla; tuttavia; 3.1.1.1. per il posto del passeggero, sono ammessi i riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio automatico (punto 1.8.3.); 3.1.1.2. per il posto del passeggero dei veicoli appartenenti alla categoria M2, sono considerate sufficienti le cinture subaddominali, provviste o meno di riavvolgitori, allorche' il parabrezza e' situato al di fuori della zona di riferimento definita nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE. (Attuata con decreto ministeriale 5 agosto 1974, pubblicato a pag. 16 del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 Concerne finiture interne dei veicoli della categoria M1). Per quanto riguarda le cinture, il parabrezza e' considerato parte della zona di riferimento quando puo' entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, secondo il metodo descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE; 3.1.2. nei posti centrali anteriori, cinture a tre punti provviste o meno di riavvolgitori; 3.1.2.1. tuttavia, per i posti centrali anteriori, sono considerate sufficienti le cinture subaddominali, provviste o meno di riavvolgitori, se il parabrezza e' situato al di fuori della zona di riferimento definitiva nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE; per quanto riguarda le cinture, il parabrezza e' considerato parte della zona di riferimento se puo' entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, secondo il metodo descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE; 3.1.2.2. in deroga ai punti 3.1.2. e 3.1.2.1. e fino al 1 gennaio 1979, ogni posto centrale anteriore potra' avere solo una cintura subaddominale, provvista o meno di riavvolgitori".