Art. 22. 
  1. I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all'allegato I del
citato  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  del  29  marzo  1974,
immatricolati dopo due anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, devono essere equipaggiati con cinture  di  sicurezza
in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in  conformita'
con la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 20  luglio
1981, n. 81/576/CEE. 
  2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato  e
recare il marchio di omologazione ai sensi  del  citato  decreto  del
Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982. 
 
          Note all'art. 22:
             -  Per il D.M. 29 marzo 1974 si veda nelle note all'art.
          20.
             -  La direttiva n. 81/576/CEE, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 209  del  29  luglio
          1981, modifica la direttiva n. 77/541/CEE (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale CEE  n.  L  220  del  29  agosto  1977),
          concernente le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta
          dei veicoli a motore, estendendone tra l'altro il campo  di
          applicazione a tutti i veicoli delle categorie M ed N.
             -  Per  il  D.M.  28  dicembre  1982  si veda nelle note
          all'art. 20.