Art. 22. 1. I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformita' con la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE. 2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.
Note all'art. 22: - Per il D.M. 29 marzo 1974 si veda nelle note all'art. 20. - La direttiva n. 81/576/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 209 del 29 luglio 1981, modifica la direttiva n. 77/541/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 220 del 29 agosto 1977), concernente le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, estendendone tra l'altro il campo di applicazione a tutti i veicoli delle categorie M ed N. - Per il D.M. 28 dicembre 1982 si veda nelle note all'art. 20.