Art. 23. 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. 2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. 3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. 4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. 5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. 6. Qualora le caratteristiche e le modalita' di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942. 7. Il conducente del veicolo e' responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. 8. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.
Note all'art. 23: - Per i veicoli a motore della categoria M1 di cui al D.M. 29 marzo 1974 si veda nelle note all'art. 20. I veicoli a motore della categoria N1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata ma non superiore a 3,5 tonnellate. - Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973 (Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) e' il seguente: "Art. 9. - A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti puo' essere omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'articolo 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".