Art. 23. 
  1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, i bambini minori di  quattro  anni,  occupanti  sia  i  sedili
anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui
all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti  del  29
marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di  ritenuta
conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal
Ministero dei trasporti. 
  2. Decorsi diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono  occupare
i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto  se
trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno  dei  tipi
omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. 
  3. Decorsi diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il conducente  ed  i  passeggeri  occupanti  i  posti
anteriori  dei  veicoli  della  categoria  M  1  hanno  l'obbligo  di
indossare la cintura di sicurezza. 
  4. Dopo due anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori  dei  veicoli  della
categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. 
  5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei  sistemi  di
tenuta,  le  modalita'  di  omologazione,  gli   accertamenti   della
conformita' della  produzione  ed  i  controlli  dovranno  essere  in
armonia con i regolamenti emanati  in  materia  dall'Ufficio  europeo
delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. 
  6. Qualora le caratteristiche e le modalita'  di  cui  al  comma  5
siano oggetto di direttive del Consiglio e  della  Commissione  delle
Comunita'  europee  recepite  in  Italia,   queste   ultime   vengono
applicate, salva la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge  27
dicembre 1973, n. 942. 
  7. Il conducente del veicolo e' responsabile delle violazioni  alle
disposizioni    contenute    nella    presente    legge,     relative
all'equipaggiamento  con  cinture  di  sicurezza  e  con  sistemi  di
ritenuta  ed  alla  loro  utilizzazione,  per  ciascuna  delle  quali
violazioni e' punito con  l'ammenda  da  lire  cinquantamila  a  lire
duecentomila. 
  8. Il Ministro della sanita',  di  concerto  con  il  Ministro  dei
trasporti  ed  il  Ministro  dell'interno,  stabilisce,  con   propri
decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare  le  cinture  di
sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta. 
 
          Note all'art. 23:
             -  Per  i  veicoli a motore della categoria M1 di cui al
          D.M. 29 marzo 1974  si  veda  nelle  note  all'art.  20.  I
          veicoli a motore della categoria N1 sono i veicoli a motore
          destinati al trasporto  di  merci,  aventi  almeno  quattro
          ruote,  oppure  tre  ruote  e peso massimo superiore ad una
          tonnellata ma non superiore a 3,5 tonnellate.
             -   Il   testo  dell'art.  9  della  legge  n.  942/1973
          (Ricezione  nella  legislazione  italiana  delle  direttive
          della    Comunita'   economica   europea   concernenti   il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative  alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro
          rimorchi) e' il seguente:
             "Art.  9. - A richiesta del produttore o del costruttore
          un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o  piu'
          requisiti  puo'  essere  omologato, in alternativa a quanto
          prescritto  dall'articolo  1,   secondo   le   prescrizioni
          tecniche  contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni
          emanate  dall'Ufficio  europeo  per   le   Nazioni   Unite,
          commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro
          per i trasporti e l'aviazione civile".