Art. 24. 
  1. Chiunque  importa  o  produce  per  la  commercializzazione  sul
territorio nazionale e chi commercializza  sul  territorio  nazionale
cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di  ritenuta  per
bambini di tipo non  approvato  a  norma  della  presente  legge,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquemilioni a lire ventimilioni. 
  2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini,  di
tipo non  approvato,  posti  in  commercio  ovvero  utilizzati,  sono
soggetti al  sequestro  e  alla  relativa  confisca  ai  sensi  degli
articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle  norme
del capo II del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  luglio
1982, n. 571. L'autorita' amministrativa competente per territorio e'
il prefetto. 
 
          Note all'art. 24:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 13 della legge n.
          689/1981 (Modifiche al sistema penale):
             "Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al
          controllo sull'osservanza delle  disposizioni  per  la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
             Possono  altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria.
             E'  sempre  disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dalla  assicurazione  obbligatoria  e  del veicolo posto in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione.
             All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
          procedere  anche  gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia
          giudiziaria,  i  quali,  oltre  che  esercitare  i   poteri
          indicati  nei  precedenti  commi, possono procedere, quando
          non sia possibile  acquisire  altrimenti  gli  elementi  di
          prova,  a  perquisizioni  in  luoghi  diversi dalla privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale.
             E'  fatto  salvo  l'esercizio  degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti".
             Si trascrivono, per opportuna conoscenza, il primo comma
          dell'art. 333 e i primi due commi dell'art. 334 del  codice
          di procedura penale soprarichiamati:
             "Art.  333,  primo  comma.  -  Non si puo' cominciare la
          perquisizione  in  un'abitazione  o   nei   luoghi   chiusi
          adiacenti  ad  essa  dopo  un'ora  dal  tramonto e prima di
          un'ora avanti la levata del sole".
             "Art. 334, primo e secondo comma. - All'imputato e a chi
          abita  o  possiede  il  luogo  in  cui   e'   eseguita   un
          perquisizione   domiciliare   e'  consegnata  nell'atto  di
          iniziare le operazioni, copia del decreto del  giudice  con
          invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona
          che sia sul posto. La copia, se non puo' essere  consegnata
          alle  indicate persone, e' consegnata, e l'invito e' fatto,
          ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino  se
          vi  si  trovi, purche' abbia capacita' di essere testimonio
          ad atti processuali.
             Se  le  dette formalita' non possono essere compiute, ne
          e' fatta menzione nel processo verbale".
             -  Il  testo dell'art. 20 della citata legge n. 689/1981
          e' il seguente:
             "Art.   20   (Sanzioni   amministrative  accessorie).  -
          L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
          giudice  penale  con  la  sentenza  di  condanna  nel  caso
          previsto  dall'art.  24,  puo'  applicare,  come   sanzioni
          amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
          singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
          esse  consistono nella privazione o sospensione di facolta'
          e diritti derivanti da provvedimenti  dell'amministrazione.
             Le   sanzioni   amministrative   accessorie   non   sono
          applicabili  fino  a  che  e'  pendente  il   giudizio   di
          opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
          di  connessione  di  cui  all'art.  24,  fino  a   che   il
          provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
             Le   autorita'   stesse  possono  disporre  la  confisca
          amministrativa delle cose che servirono o furono  destinate
          a  commettere  la violazione e debbono disporre la confisca
          delle cose che ne sono il  prodotto,  sempre  che  le  cose
          suddette  appartengano  a una delle persone cui e' ingiunto
          il pagamento.
             E'  sempre  disposta  la  confisca  amministrativa delle
          cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,  la  detenzione  o
          l'alienazione    delle    quali    costituisce   violazione
          amministrativa,    anche    se     non     venga     emessa
          l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
             La  disposizione  indicata  nel  comma precedente non si
          applica se la  cosa  appartiene  a  persona  estranea  alla
          violazione  amministrativa  e  la  fabbricazione, l'uso, il
          porto,  la  detenzione  o  l'alienazione   possono   essere
          consentiti mediante autorizzazione amministrativa".
             -  Il  D P.R.  n.  571/1982  reca norme di attuazione di
          taluni articoli della predetta legge n. 689/1981.  Il  capo
          II  di  tale  decreto  concerne  modalita' del sequestro di
          cose, veicoli e natanti.