Art. 24. 1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire ventimilioni. 2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorita' amministrativa competente per territorio e' il prefetto.
Note all'art. 24: - Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale): "Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti". Si trascrivono, per opportuna conoscenza, il primo comma dell'art. 333 e i primi due commi dell'art. 334 del codice di procedura penale soprarichiamati: "Art. 333, primo comma. - Non si puo' cominciare la perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole". "Art. 334, primo e secondo comma. - All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui e' eseguita un perquisizione domiciliare e' consegnata nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non puo' essere consegnata alle indicate persone, e' consegnata, e l'invito e' fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purche' abbia capacita' di essere testimonio ad atti processuali. Se le dette formalita' non possono essere compiute, ne e' fatta menzione nel processo verbale". - Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 689/1981 e' il seguente: "Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie). - L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che e' pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorita' stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto il pagamento. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa". - Il D P.R. n. 571/1982 reca norme di attuazione di taluni articoli della predetta legge n. 689/1981. Il capo II di tale decreto concerne modalita' del sequestro di cose, veicoli e natanti.