Art. 26. 
  1. Nell'articolo 25 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  giugno   1959,   n.   393,   come   sostituito
dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37,  la  lettera  e)
del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
   " e) quadricicli a motore: veicoli a quattro  ruote  destinati  al
trasporto di cose con al massimo  una  persona  oltre  al  conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale,  la
cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di  sviluppare
su strada piana una velocita' massima fino a 80  chilometri  all'ora,
con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina  sia  a
due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato  di
cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi  per  motori  a
benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a  benzina  a
quattro tempi, e non superiore  a  800  centimetri  cubi  per  motori
Diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel  veicolo  il  vano  di
carico sia separato dal vano cabina attraverso  una  paratia  facente
parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio  della
resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la  sicurezza
dei due occupanti la cabina. Il  vano  di  carico,  se  chiuso,  deve
essere sprovvisto di finestrature laterali e  con  una  capienza  non
inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con  una  superficie
utile di carico non inferiore a 1,6 metri  quadrati.  Detti  veicoli,
qualora  superino   anche   uno   dei   limiti   stabiliti   per   le
caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli". 
 
          Nota all'art. 26:
             L'art.  25  del testo unico delle norme sulla disciplina
          della circolazione stradale, come  sostituito  dall'art.  2
          della  legge  n.   37/1987,  poi modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' cosi' formulato:
             "Art.  25 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli, consistenti
          in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri
          cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:
               a)     motocicli     e     motocarrozzette;    veicoli
          rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di
          persone;
               b)   motocarri;  veicoli  a  tre  ruote  destinati  al
          trasporto di cose;
               c)   motoveicoli   a   tre  ruote  per  trasporto  non
          contemporaneo di persone e di cose;
               d)  motoveicoli  a  tre  ruote  per uso speciale o per
          trasporti specifici caratterizzati ai sensi  della  lettera
          f) dell'art. 26;
              e)  quadricicli  a  motore:  veicoli  a  quattro  ruote
          destinati al trasporto di cose con al massimo  una  persona
          oltre  al  conducente  nella  cabina di guida, ai trasporti
          specifici e per uso speciale, la  cui  massa  a  vuoto  non
          superi  i  550  chilogrammi, capaci di sviluppare su strada
          piana una velocita' massima fino a 80  chilometri  all'ora,
          con  esclusione  della  sovralimentazione  per  i  motori a
          benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo
          due  cilindri  dotato  di cilindrata totale non superiore a
          300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi  od  a
          450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e
          non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve
          inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico
          sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente
          parte   della   struttura   e  pertanto  inamovibile  senza
          pregiudizio della resistenza  strutturale  della  scocca  e
          idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina.
          Il vano di carico, se chiuso,  deve  essere  sprovvisto  di
          finestrature  laterali  e  con una capienza non inferiore a
          1,6 metri cubi e, se a cielo  aperto,  con  una  superficie
          utile  di  carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti
          veicoli, qualora superino anche uno  dei  limiti  stabiliti
          per  le  caratteristiche  sopra  indicate, sono considerati
          autoveicoli.
             2.  I  motoveicoli  non  possono  superare metri 1,60 di
          larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza.
             3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo
          non puo' eccedere 2.500 chilogrammi".