Art. 26. 1. Nell'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " e) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocita' massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrature laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli".
Nota all'art. 26: L'art. 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 37/1987, poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: "Art. 25 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in: a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone; b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; c) motoveicoli a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; d) motoveicoli a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26; e) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocita' massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrature laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli. 2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. 3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere 2.500 chilogrammi".