Art. 6. 
  1. Nell'articolo 83 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e secondo sono
sostituiti dai seguenti: 
  "A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame  per  la  patente  di
guida ovvero per l'estensione di validita'  della  patente  ad  altre
categorie di veicoli  ed  e'  in  possesso  dei  requisiti  fisici  e
psichici prescritti, e' rilasciata un'autorizzazione per  esercitarsi
alla guida. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su
veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente  o
l'estensione di validita' della medesima, purche' al  suo  fianco  si
trovi, in funzione d'istruttore, persona  di  eta'  non  superiore  a
sessantacinque  anni,  munita  di  patente  valida  per   la   stessa
categoria, conseguita da almeno dieci  anni,  ovvero  valida  per  la
categoria superiore, la quale deve, a  tutti  gli  effetti,  vigilare
sulla   marcia   del   veicolo   intervenendo   tempestivamente    ed
efficacemente   in   caso   di   necessita'.   Per   gli    aspiranti
all'ottenimento della patente per la  guida  di  motoveicoli  non  si
applicano le norme di cui al comma precedente. Gli autoveicoli per le
esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di  appositi
contrassegni recanti la lettera alfabetica P.  Tale  contrassegno  e'
sostituito per i veicoli  delle  autoscuole  con  la  scritta  scuola
guida. Le caratteristiche di tali  contrassegni  e  le  modalita'  di
applicazione  saranno  determinate  con  decreto  del  Ministro   dei
trasporti". 
  2. Nel comma quinto del citato articolo 83 le parole  da:  "per  la
stessa categoria", fino a: "comma nono" sono sostituite dalle parole:
"ai sensi del comma secondo, e' punito con la sanzione amministrativa
da lire quattrocentomila a lire ottocentomila". Nel comma sesto dello
stesso articolo 83 le parole: "per la stessa  categoria  di  veicoli"
sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma secondo". 
 
          Nota all'art. 6:
             L'art.  83  del testo unico delle norme sulla disciplina
          della circolazione stradale, come  modificato  dall'art.  1
          del  D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito nella legge 10
          ottobre 1975, n. 486, e  dalla  legge  qui  pubblicata,  e'
          cosi' formulato:
             "Art.  83  (Esercitazioni  di  guida ). - A chi ha fatto
          domanda per sostenere  l'esame  per  la  patente  di  guida
          ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
          categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
          e  psichici prescritti, e' rilasciata un'autorizzazione per
          esercitarsi alla guida.
             L'autorizzazione  consente  all'aspirante di esercitarsi
          su veicoli delle categorie per le quali e' stata  richiesta
          la  patente  o  l'estensione  di  validita' della medesima,
          purche' al suo fianco si trovi, in  funzione  d'istruttore,
          persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita
          di patente valida per la stessa  categoria,  conseguita  da
          almeno   dieci   anni,   ovvero  valida  per  la  categoria
          superiore, la quale deve, a  tutti  gli  effetti,  vigilare
          sulla  marcia  del  veicolo intervenendo tempestivamente ed
          efficacemente in caso di necessita'.
             Per  gli  aspiranti all'ottenimento della patente per la
          guida di motoveicoli non si applicano le norme  di  cui  al
          comma precedente.
             Gli  autoveicoli  per  le  esercitazioni  e gli esami di
          guida  debbono  essere  muniti  di  appositi   contrassegni
          recanti  la  lettera  alfabetica  P.  Tale  contrassegno e'
          sostituito per i veicoli delle autoscuole  con  la  scritta
          scuola  guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le
          modalita' di applicazione saranno determinate  con  decreto
          del Ministro dei trasporti.
             Le  esercitazioni su veicoli nei quali non puo' prendere
          posto oltre al conducente, altra persona munita di patente,
          sono consentite in luoghi poco frequentati.
             L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
             Chiunque,  autorizzato  per l'esercitazione, guida senza
          avere  a  fianco,  in  funzione  di   istruttore,   persona
          provvista  di patente valida ai sensi del comma secondo, e'
          punito   con   la   sanzione   amministrativa    da    lire
          quattrocentomila a lire ottocentomila.
            Chiunque    guida    senza    l'autorizzazione   per   la
          esercitazione,  ma  avendo  a  fianco,   in   funzione   di
          istruttore,  persona provvista di patente di guida ai sensi
          del comma secondo, e' punito con l'arresto fino ad un  mese
          o  con  l'ammenda  da lire cinquemila a lire ventimila.  Le
          stesse  pene  si  applicano  alla  persona  che  funge   da
          istruttore".
             L'art.   33   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche  al  sistema  penale)  ha   previsto   che   non
          costituissero   reato  e  fossero  soggette  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di  una  somma  in  denaro  la
          contravvenzione   di   cui  al  sesto  comma  dell'art.  83
          soprariportato, la cui entita' e'  stata  fissata  da  lire
          duecentomila  a lire duemilioni dall'art. 38 della medesima
          legge.