Art. 6. 1. Nell'articolo 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti". 2. Nel comma quinto del citato articolo 83 le parole da: "per la stessa categoria", fino a: "comma nono" sono sostituite dalle parole: "ai sensi del comma secondo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila". Nel comma sesto dello stesso articolo 83 le parole: "per la stessa categoria di veicoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma secondo".
Nota all'art. 6: L'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dall'art. 1 del D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito nella legge 10 ottobre 1975, n. 486, e dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: "Art. 83 (Esercitazioni di guida ). - A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti. Le esercitazioni su veicoli nei quali non puo' prendere posto oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite in luoghi poco frequentati. L'autorizzazione e' valida per sei mesi. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma secondo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila. Chiunque guida senza l'autorizzazione per la esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma secondo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore". L'art. 33 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ha previsto che non costituissero reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro la contravvenzione di cui al sesto comma dell'art. 83 soprariportato, la cui entita' e' stata fissata da lire duecentomila a lire duemilioni dall'art. 38 della medesima legge.