Art. 9. 1. Nell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente: a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c); b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonche' delle macchine operatrici. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80".
Nota all'art. 9: L'art. 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 62/1974, poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: "Art. 86 (Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici). - Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'art. 80 e precisamente: a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 79, primo comma, lettera c); b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonche' delle macchine operatrici. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'art. 80. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'art. 80".