Art. 9. 
  1. Nell'articolo 86 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  giugno   1959,   n.   393,   come   sostituito
dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo  e
secondo sono sostituiti dai seguenti: 
  "Per guidare macchine agricole, escluse  quelle  con  conducente  a
terra, nonche' macchine operatrici,  escluse  quelle  a  vapore,  che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di  cui
al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente: 
    a) della categoria  A,  per  la  guida  delle  macchine  agricole
indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c); 
    b) della categoria  B,  per  la  guida  delle  macchine  agricole
nonche' delle macchine  operatrici.  Con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei  veicoli  di
cui al  primo  comma  che,  eventualmente  adattati,  possono  essere
guidati da mutilati e minorati fisici con patenti  A  e  B  speciali,
previste dal quarto comma dell'articolo 80". 
 
          Nota all'art. 9:
             L'art.  86  del testo unico delle norme sulla disciplina
          della circolazione stradale, come  sostituito  dall'art.  4
          della  legge  n.   62/1974,  poi modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' cosi' formulato:
             "Art.  86  (Guida  delle  macchine  agricole, carrelli e
          macchine operatrici).  -  Per  guidare  macchine  agricole,
          escluse  quelle  con  conducente  a terra, nonche' macchine
          operatrici, escluse  quelle  a  vapore,  che  circolano  su
          strada,  occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al
          secondo comma dell'art. 80 e precisamente:
               a)  della  categoria  A,  per  la guida delle macchine
          agricole indicate dall'art. 79, primo comma, lettera c);
               b)  della  categoria  B,  per  la guida delle macchine
          agricole nonche' delle macchine operatrici.
             Con  decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i
          tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma
          che,  eventualmente  adattati,  possono  essere  guidati da
          mutilati e minorati fisici con  patenti  A  e  B  speciali,
          previste dal quarto comma dell'art. 80.
             Qualora  non  sia necessario prescrivere adattamenti, lo
          stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi
          e  le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che
          possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
             Chiunque  guida  macchine  agricole, carrelli o macchine
          operatrici senza essere munito della patente e' punito  con
          le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'art. 80".