Art. 3. Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto In applicazine dei regolamenti CEE n. 1674/72 e n. 1686/72, citati nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto comunitario, che verra' corrisposto al moltiplicatore delle sementi, e' subordinato alle seguenti condizioni: a) che si tratti di sementi raccolte nel 1988 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie "sementi di base" e "sementi certificate"; b) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varieta', od ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza della varieta'.