Art. 3. 
             Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto 
  In applicazine dei regolamenti CEE n. 1674/72 e n. 1686/72,  citati
nelle  premesse,  l'erogazione  dell'aiuto  comunitario,  che  verra'
corrisposto al moltiplicatore  delle  sementi,  e'  subordinato  alle
seguenti condizioni: 
    a) che si tratti di sementi raccolte nel  1988  ed  ufficialmente
controllate  e  certificate  nelle  categorie  "sementi  di  base"  e
"sementi certificate"; 
    b) che le sementi stesse  siano  state  raccolte  nel  territorio
nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato  tra
un  agricoltore  moltiplicatore   di   sementi   ed   un   produttore
selezionatore o un responsabile della  conservazione  in  purezza  di
varieta', od ancora, direttamente, dal  produttore  selezionatore  in
possesso dell'apposita licenza di  cui  all'art.  2  della  legge  25
novembre 1971, n. 1096, o dal  responsabile  della  conservazione  in
purezza della varieta'.