Art. 4.
            Registrazione dei contratti di moltiplicazione
              e delle denunce di diretta moltiplicazione
  I   contratti   di   moltiplicazione   e   le  denunce  di  diretta
moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte  nel
1988  dovranno  essere  presentati  entro il 31 maggio 1988 presso il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione  agricola  -  Divisione  III  mezzi di produzione - Via XX
Settembre, per la preventiva registrazione.
  Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco,
in duplice copia, riepilogativo dei  contratti  e  denunce  medesimi,
elenco  recante  dati  sommari  sul  produttore selezionatore e sulle
aziende  agrarie  interessate  e  relative  superfici,   varieta'   e
presumibile produzione di sementi in natura.
  Una  copia dell'indicato elenco sara' inviata, a cura del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale  sementi  elette
prima  dei  controlli  delle  coltivazioni  destinate alla produzione
delle sementi.