Art. 4. Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1988 dovranno essere presentati entro il 31 maggio 1988 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione III mezzi di produzione - Via XX Settembre, per la preventiva registrazione. Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, elenco recante dati sommari sul produttore selezionatore e sulle aziende agrarie interessate e relative superfici, varieta' e presumibile produzione di sementi in natura. Una copia dell'indicato elenco sara' inviata, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale sementi elette prima dei controlli delle coltivazioni destinate alla produzione delle sementi.