Art. 6.
                     Rilascio delle dichiarazioni
                  dell'Ente nazionale sementi elette
  L'Ente  nazionale  sementi  elette  rilascera',  a  richiesta degli
interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 5, punto  4),
unicamente  per  le  sementi  prodotte  nell'ambito  dei contratti di
moltiplicazione  e  delle   denunce   di   diretta   moltiplicazione,
preventivamente  registrati  in  conformita'  a  quanto  disposto nel
precedente art. 4.