Art. 6. Rilascio delle dichiarazioni dell'Ente nazionale sementi elette L'Ente nazionale sementi elette rilascera', a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 5, punto 4), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformita' a quanto disposto nel precedente art. 4.