Art. 7. P e n a l i t a' Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalita' di legge. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 15 febbraio 1988 Il Ministro: PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI