Art. 7.
                           P e n a l i t a'
  Chiunque,  ai  fini  di  ottenere  i benefici previsti dal presente
decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti, per effetto  di
false dichiarazioni, soggiace alle penalita' di legge.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 15 febbraio 1988
                                                Il Ministro: PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI