Art. 2. L'organizzazione delle lezioni teoriche e pratiche dei corsi di che trattasi e' demandata alle regioni, enti locali, unita' sanitarie locali e agli istituti, enti ed organismi di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La quota percentuale di ausiliari socio-sanitari da destinare ai corsi sara' fissata dagli enti di cui al precedente comma, sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle esigenze dei servizi ed alla consistenza della pianta organica relativa al profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari e, comunque, fino ad un massimo del 20% annuale della consistenza organica di tali operatori.
Nota all'art. 2 dell'allegato: L'art. 39 della legge n. 833/1978 riguarda le cliniche universitarie e relative convenzioni. L'art. 41 concerne le convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica. L'art. 42 si occupa degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.